AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 giugno 2022, n. 345

Redditi diversi – Erogazioni non costituenti reddito per i percepienti – obblighi di certificazione – Articolo 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La Società istante (di seguito Istante, il cui capitale sociale è integralmente nella titolarità del Ministero), in ottemperanza alla previsione di cui all’articolo 44 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), rubricato « Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» nel testo in vigore dal 25 luglio 2021, convertito, con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 2021, n. 106, è stata individuata quale entità del Governo deputata ad erogare nel 2021, l’indennità per i collaboratori sportivi quale misura di sostegno alle difficoltà generate dal Covid-19.

Pertanto, per espressa previsione contenuta nel comma 1, il predetto emolumento è stato considerato dall’ Istante non imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed è stato quindi dalla stessa erogato ai percettori senza esser assoggettato ad alcuna ritenuta. Tale indennità a sostegno dei collaboratori sportivi, come detto erogata nel 2021, non si presenta come una novità essendo una sorta di “riproposizione” di quella riconosciuta per il mese di marzo 2020 e per i mesi di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020.

Ciò rappresentato l’ Istante chiede, nella sua qualità di sostituto di imposta, chiarimenti in ordine agli obblighi certificativi di cui all’articolo 4, comma 6- ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 riferibili all’indennità per i collaboratori sportivi qui in esame e dalla stessa ex lege erogata.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Società istante ritiene che, a fronte dell’erogazione nel 2021 ai collaboratori sportivi dell’indennità ex articolo 44 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, la stessa sarà:

– tenuta ad assolvere agli obblighi certificativi di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 compilando la Sezione ” Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi”;

– legittimata a trasmettere telematicamente le CU contenenti esclusivamente la predetta indennità entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) per l’anno 2021, ossia entro il 31 ottobre 2022 (in luogo del termine del 16 marzo 2022).

Parere dell’Agenzia delle entrate

L’articolo 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 definisce sostituto d’imposta «Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto».

L’articolo 23 del medesimo decreto ricomprende tra i sostituti d’imposta le società e gli enti, pubblici e privati, indicati nell’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Ai sensi del comma 6- ter dell’articolo 4 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i sostituti d’imposta « rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l’ammontare complessivo delle dette somme e valori, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica (…)».

Come disposto dal terzo periodo del comma 6- quinquies del citato articolo 4 «La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1».

Pertanto, nel caso di specie, l’ Istante dovrà trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle certificazioni di cui al richiamato articolo 4, comma 6- ter del d.P.R. n. 622 del 1998, gli emolumenti non imponibili ai fini delle imposte sui redditi erogati ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge n. 73 del 2021 entro il entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2022.

In relazione alle indennità in esame erogate dall’ Istante dovrà essere compilata la Sezione ” Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi”, indicando:

– nel punto 1, quale causale del pagamento effettuato, la lettera “N” – ” indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:

– nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

– in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici”;

– nel punto 2, l’anno “2021”;

– nel punto 4, va indicato l’importo complessivo delle indennità corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito, che deve essere riportato nel successivo punto 7, nel quale vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta;

– nel punto 6, è necessario indicare il codice “22”, utilizzato per individuare i redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.