Corte di Cassazione ordinanza n. 18144 depositata il 6 giugno 2022
studio di settore – prova legale – notificazione
RILEVATO CHE
1. Come risulta dalla sentenza impugnata, la società contribuente T.S. di Z.F. & C. S.n.c. e i singoli soci Z.A., Z.G., Z.C., Z.R. e B.L., anche quale erede del socio Z.F., hanno separatamente impugnato un avviso di accertamento relativo al maggior reddito della società, operante nel settore della fabbricazione e modifica stampi, nonché i conseguenti avvisi emessi nei confronti dei soci per ripresa del maggior reddito da partecipazione, relativi al periodo di imposta 2004; gli avvisi impugnati avevano riscontrato un significativo scostamento tra le risultanze degli studi di settore e i redditi dichiarati dalla società contribuente, con conseguente ripresa di IVA e IRAP, oltre che di IRPEF in capo ai soci per trasparenza. I contribuenti hanno dedotto l’inconferenza delle risultanze degli studi di settore, in costanza della regolare tenuta della contabilità, hanno contestato l’erronea indicazione dei dati allegati dall’Ufficio e hanno ritenuto essere stata omessa dall’Ufficio la valutazione della crisi del settore in cui operava la società contribuente.
2. La CTP di Cuneo ha accolto i ricorsi riuniti.
3. La CTR del Piemonte, con sentenza in data 9 febbraio 2012, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gli studi di settore fossero privi di pregnanza indiziaria.
4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; dei contribuenti intimati ha resistito con controricorso la sola socia Z.R., che ha depositato documenti con nomina di nuovo difensore.
CONSIDERATO CHE
1.1 Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, 600, 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 62-bis e 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, 3, comma 181, l. 28 dicembre 1995, n. 549. Osserva parte ricorrente che, una volta provata dall’Ufficio la corretta applicazione dello studio di settore allo specifico cluster individuato, spetti al contribuente provare le ragioni che giustificano la disapplicazione o lo scostamento dei dati statistici applicati dall’Ufficio. Deduce il ricorrente l’erroneità della sentenza impugnata per non avere ritenuto sufficienti gli elementi contenuti nello studio di settore applicato in quanto privi di pregnanza indiziaria, laddove tali elementi sarebbero sufficienti in quanto tali a fondare l’avviso di accertamento, ancorché in presenza di contabilità regolare.
1.2 Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., difetto di motivazione e omesso esame di punti decisivi, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che dall’avviso di accertamento non risulterebbe data adeguata risposta alle osservazioni dei contribuenti, così risultando infondata la pretesa impositiva; osserva il ricorrente che nell’atto impugnato, in ossequio al contraddittorio espletato con la società contribuente, era stato dato conto delle osservazioni dei contribuenti ed erano stati ridotti i maggiori ricavi originariamente imputati alla società contribuente sulla base del processamento dei dati iniziali secondo il software GERICO.
2. Preliminarmente va rigettata la censura, dedotta dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per irregolare instaurazione del rapporto processuale, in forza dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione nei confronti del solo procuratore domiciliatario e non nei confronti di tutte le parti costituite in appello mediante consegna di una copia a ciascuna delle parti intimate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore a quello delle parti), è valida ed efficace nel processo ordinario come in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione ma ne è il destinatario (Cass., Sez. U., 15 dicembre 2008, 29290; Cass., Sez. V, 6 agosto 2009, n. 18034; Cass., Sez. V, 11 aprile 2011, n. 8192; Cass., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20527; Cass., Sez. V, 27 luglio 2021, n. 21538; Cass., Sez. VI, 9 novembre 2021, n. 32970; Cass., Sez. V, 19 novembre 2021, n. 35396). Il contrario precedente costituito da Cass., Sez. V, 22 luglio 2021, n. 20982 (che richiama un precedente anteriore al menzionato arresto delle Sezioni Unite) deve ritenersi isolato. Essendo, nella specie, tutte le parti indicate in sentenza rappresentate da un unico procuratore e difensore, la notifica del ricorso mediante spedizione di un numero di copie (quattro) inferiore al numero delle parti intimate deve ritenersi validamente effettuata.
3. I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Risulta dalla sentenza impugnata che l’Ufficio, a seguito del contraddittorio, ha modificato l’originario studio di settore notificato ai contribuenti («perveniva a modificare la propria pretesa quantificandola in misura inferiore»). Instaurato il contraddittorio con parte contribuente, la determinazione del reddito mediante applicazione degli studi di settore è idonea – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – a integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare un valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per il contribuente che vi è sottoposto, di fornire la prova contraria, nella fase amministrativa e anche in sede contenziosa (Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, 11261; Cass., Sez. V, 7 marzo 2022, n. 7282; Cass., Sez. VI, 24 febbraio 2022, n. 6178; Cass., Sez. V, 15 febbraio 2022, 4804; Cass., Sez. V, 8 settembre 2021, n. 24153; Cass., Sez. V, 13 luglio 2021, n. 19892; Cass., Sez. V, 14 giugno 2021, n. 16699; Cass., Sez. V, 18 settembre 2019, n. 23252). La sentenza impugnata, nell’avere ritenuto che lo studio di settore, una volta correttamente instaurato il contraddittorio (che ha portato a una rideterminazione degli originari ricavi imputati alla società contribuente), non sarebbe sufficiente a dimostrare la fondatezza dell’avviso di accertamento, non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio.
4. Né la motivazione addotta dal giudice di appello può ritenersi incantonata nel campo dell’apprezzamento delle prove (come assume parte controricorrente), in quanto la ratio decidendi della sentenza impugnata è incentrata sull’avere «considerato lo strumento di cui trattasi presunzione grave, precisa e concordante (…) o quantomeno, assoluta e non, come dovuto, presunzione semplice». Di qui, la falsa applicazione della disciplina invocata dal ricorrente.
5. Il ricorso va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per l’esame delle questioni rimaste assorbite, nonché anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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