Corte di Cassazione ordinanza n. 18159 depositata il 6 giugno 2022

utilizzo prove in sede penale

RILEVATO CHE 

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, in riforma della decisione della CTP di Pistoia, aveva annullato gli avvisi notificati a LA T. s.n.c. e ai soci per accertamento e imputazione di maggior reddito d’impresa per l’anno d’imposta 2006.

I contribuenti resistono con controricorso, poi illustrato con memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c. e con deposito delle ordinanze n. 11863 e n. 12036 del 2018, relative ad analoga ripresa per le annualità 2008 e 2009.

CONSIDERATO CHE

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per la natura apparente della sua motivazione in violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 36 n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992.

1.1 Il motivo è infondato.

Il giudice d’appello, infatti, ha espresso una manifesta ratio decidendi, focalizzata sull’effettività delle operazioni fatturate da E20 & PARTNERS s.r.l. verso LA T. s.n.c., articolata sull’autonomo esame delle dichiarazioni rese da numerosi testi nel parallelo giudizio penale, operazioni viceversa ritenute inesistenti dall’ufficio.

Non si riscontra, quindi, quell’impercettibilità del fondamento decisorio che rende solo apparente la motivazione grafica e nulla la sentenza per error in procedendo (Sez. U n. 22232 del 03/11/2016; Cass. n. 6758 del 01/03/2022).

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 3 c.p.c., violazione degli artt. 109 e 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973, 19, 21, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 20 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. per aver il giudice d’appello ritenuto effettive operazioni viceversa inesistenti.

2.1 Il motivo è inammissibile.

La CTR, infatti, ha valutato il materiale probatorio acquisito dal procedimento penale a carico di Giorgio Moricci (legale rappresentante di LA T. s.n.c.) ed ha tratto da testimonianze ritenute affidabili l’autonomo convincimento che le prestazioni fatturate da E20 & PARTNERS s.r.l. erano state da questa effettivamente rese tramite l’attività del gestore Paolo Sarti.

Occorre osservare, sul punto, che al giudice tributario è consentito utilizzare le prove assunte in sede penale, purché sottoposte – come in concreto qui effettuato dal giudice d’appello – ad autonoma valutazione (v. Cass. n. 6918 del 20/03/2013; Cass. n. 9593 del 05/04/2019; da ultimo Cass. n. 4645 del 21/02/2020).

La doglianza dell’Ufficio, dunque, nel contestare la persuasività del convincimento fondato dal giudice d’appello sulla rilettura delle evidenze del processo penale e nel contrapporre a queste le risultanze del verbale di sommarie informazioni di Giorgio Moricci (diffusamente articolate nel ricorso), pur formulata come violazione di legge, finisce, in realtà, per attingere il piano della sufficienza motivazionale, ciò che non è più ammesso ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, trattandosi di sentenza pubblicata nel novembre 2016.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese a favore dei contribuenti, che liquida in complessive € 2.000,00, oltre 200,00 per esborsi e accessori di legge.