CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2022, n. 20828

Previdenza – Accredito dei contributi figurativi ex art. 80, co. 3, L. n. 388/2000 – Domanda amministrativa per il conseguimento della pensione – Mancata presentazione – Improponibilità della domanda

Con sentenza del 23.3.16 la corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del 25.10.12 del tribunale della stessa sede che aveva riconosciuto l’accreditamento dei contributi figurativi ex articolo 80, comma 3, legge 388 del 2000, per riduzione della capacità lavorativa superiore al 74% dell’assicurato in epigrafe.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, rispetto al quale la controparte è rimasta intimata.

Si deduce con l’unico motivo violazione dell’articolo 80 comma 3 predetto, dell’articolo 8 legge 533 del 1973 e 100 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che, non avendo il contribuente presentato, domanda di collocamento a riposo, la domanda del beneficio era improponibile.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già precisato (Sez. L, Ordinanza n. 22 del 03/01/2019, Rv. 652446 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 9013 del 05/05/2016, Rv. 639682 – 01; v. pure Sez. U, sentenza n. 27187 del 20/12/2006) che è inammissibile la domanda di accertamento dell’esistenza di un grado di invalidità finalizzata a fruire di prestazioni previdenziali o assistenziali, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza.

Nella specie, è pacifico che il contribuente non abbia proposto alcuna domanda amministrativa per il conseguimento della pensione, sicché lo stesso non poteva agire in giudizio per il riconoscimento dell’accredito dei contributi figurativi.

Ne deriva, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della lite.

Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo in ragione del criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della lite; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per il giudizio di primo grado in € 900, per l’appello in € 1100 e per il presente giudizio in € 2500 per competenze € 200 per esborsi, oltre – in relazione a tutte le somme predette- spese generali ed accessori come per legge.