Corte di Cassazione ordinanza n. 18166 depositata il 6 giugno 2022
garanzia del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 si applica anche agli accessi cd. istantanei
RILEVATO CHE
Fasano Vincenzo impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Salerno, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap per l’anno 2005, con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il maggior reddito d’impresa attesa l’inattendibilità della dichiarazione resa dal contribuente in applicazione dello studio di settore alla luce della risultanze emerse in sede di accesso presso i locali del medesimo.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver la CTR pronunciato sulla doglianza con cui il contribuente aveva lamentato l’omessa motivazione del rigetto del proprio ricorso da parte della CTP.
1.1 Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 4 c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente.
1.2 Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli 112 c.p.c., 345 c.p.c. e 57 d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR ritenuto inammissibile il motivo d’appello con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 per esser stato l’avviso emesso e notificato senza il rispetto del termine dilatorio di giorni 60, ritenendo la doglianza proposta per la prima volta in appello.
1.3 Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli 39, primo comma, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972, 41 Cost. e 9 tuir per aver ritenuto legittimo l’accertamento analitico, a fronte di scritture contabili regolarmente tenute, per la ritenuta antieconomicità della condotta imprenditoriale.
2. Va esaminato, per priorità logica, il terzo motivo, in quanto idoneo a definire l’intero giudizio.
2.1 La doglianza, infatti, è fondata posto che, come riprodotto in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, il ricorrente aveva denunciato già con l’originario ricorso la lamentata violazione («l’avviso di accertamento risulta essere stato emesso prima dei 60 giorni previsti dall’art. 12 comma 7 l. 212/00 (nel caso di specie dalla notifica del verbale di contraddittorio del 12/06/2008 alla notifica dell’avviso di accertamento del 20/06/2008 risultano decorsi giorni 8). Tali mancanze oltre a violare la normativa di cui all’art. 24 legge n. 04/1929 non hanno consentito facoltà allo scrivente di attivare memorie e deduzioni previste» dalla norma).
2.2 Erroneamente, dunque, il giudice d’appello ha ritenuto posta solo in appello la denunciata violazione.
2.3 La doglianza, inoltre, trattandosi di questione in diritto ed essendo del tutto incontroverso – come emerge dalla stessa sentenza ed è pacificamente riconosciuto nel controricorso dell’Agenzia delle entrate (v. 2, ove si afferma che «la procedura è innescata da un accesso breve del 12/06/2008») – che, nella vicenda in esame, l’Ufficio ha operato un accesso presso i locali del contribuente, al cui esito, a distanza di pochi giorni, ha emesso l’avviso di accertamento, può essere decisa ex art. 384 c.p.c. ed è fondata.
2.4 Occorre sottolineare, sul punto, che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte «la garanzia del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, quale espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento, sicché, anche in detta ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’atto impositivo emesso ante tempus» (a partire da Sez. U, n. 18184 del 29/07/2013 che ha composto i diversi orientamenti sulla questione; da ultimo, sulla specifica fattispecie degli accessi istantanei, Cass. n. 10388 del 12/04/2019), sicché resta privo di rilievo che la fase pregressa a tale accesso sia stata condotta presso l’Ufficio (con l’acquisizione di informazioni previo invio di questionari ed esame della documentazione fornita).
È poi acclarato, come su rilevato, che tra l’accesso e l’emissione dell’avviso erano passati solamente 8 giorni.
3. In accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
4. Le spese delle fasi di merito, trattandosi di orientamento che si è consolidato con l’intervento delle Sezioni Unite in epoca successiva alla decisione impugnata, vanno compensate, mentre quelle di legittimità sono regolate, come in dispositivo, per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di legittimità a favore del contribuente, che liquida in complessive € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge. Compensa le spese delle fasi di merito.