CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22383

Notificazione dell’atto di appello – Nullità – Successiva notificazione – Regolarità – Accertamento – Termine per la rinnovazione della formalità de qua

Motivi della decisione

1) Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 435, 421, 291, 162, 160 e 156 c.p.c. perché la corte territoriale, una volta accertata la nullità della notifica al funzionario che aveva difeso la P.A. ex art. 417 bis c.p.c. nel giudizio di prime cure, aveva dichiarato inammissibile l’appello invece di disporne il rinnovo.

La doglianza è fondata. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notificazione dell’atto di appello eseguita direttamente all’Amministrazione statale – parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente ex art. 417 bis c.p.c. – anziché presso l’Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata (Cass., Sez. L, n. 5853 dell’8 marzo 2017; in tema di protezione internazionale, Cass., Sez. 1, n. 43 del 4 gennaio 2022).

Ne deriva che la Corte d’appello dii Torino, rilevata la nullità della prima notificazione, avrebbe dovuto accertare se la seconda, effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, Fosse avvenuta regolarmente e, in caso contrario, assegnare un termine per la rinnovazione della formalità de qua. Infatti, trova applicazione, nel caso in esame, poiché non si verte in ipotesi di inesistenza della notificazione, quanto statuito da Cass., S.U., n. 14916 del 20 luglio 2016, secondo cui in presenza di una notificazione nulla, così come opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo, attraverso la costituzione in giudizio della parte intimata, correlativamente, in mancanza di tale costituzione, il giudice, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., deve dispone la rinnovazione della notificazione (fissando, a tal fine, un termine perentorio), a meno che la parte stessa non abbia a ciò già spontaneamente provveduto.

Entrambi i rimedi, che sono previsti a fronte del verificarsi del medesimo presupposto della nullità della notificazione – con l’unica peculiarità che l’attivazione spontanea della parte (con la costituzione o la rinnovazione) rende superfluo l’intervento del giudice -, operano con efficacia ex tunc, sanando con effetto retroattivo il vizio della notificazione (quella originaria, nell’eventualità della rinnovazione).

2) Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinché decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

– accoglie il ricorso;

– cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinché decida la causa nel merito, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.