Corte di Cassazione ordinanza n. 18297 depositata il 7 giugno 2022

motivazione apparente

Ritenuto che:

B.D. srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali emesso a seguito di DOCFA, ha respinto l’appello della contribuente.

La CTR, in decidendo sul merito della vertenza -non avendo la contribuente contestato la motivazione dell’avviso di accertamento- ha ritenuto corretto il classamento operato dall’Ufficio, ex art. 1 comma 21 I. 208/2015, che, per gli immobili a destinazione speciale (D ed E) ha previsto la stima diretta, in base a perizia di stima allegata all’accertamento, confermando la decisione di primo grado.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. La società ricotrente deposita memoria, ribadendo la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.

Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e 115 c.p.c. ex art. 360 n. 4 e 5 cpc., per avere la CTR valutato solo la relazione di stima allegata all’accertamento; col secondo motivo si deduce si deduce violazione dell’art. 1 commi 21 e 22 l. 208/2015 e art. 10 D.L. n.652/1939 art. 37 dpr 917/1986 e art. 8 D.P.R. n.1].42/1949, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c..

2. Va accolto il primo motivo con assorbimento del secondo. 

2.1 In materia di motivazione della sentenza va ribadito il principio secondo cui la motivazione della sentenza è apparente quando è al di sotto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cast., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132,  comma  2, n. 4,  c.p.c.  e  danno  luogo a nullità della sentenza –  di  “mancanza  della motivazione quale requisito essenziale del “motivazione apparente”, provvedimento giurisdizionale”, di  “manifesta   ed  irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa o incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. 23940/2017); ovvero qualora manchi del tutto la motivazione, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, allorché vi sia un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione (Cass. n. 26764/2019).

2.2 È stato altresì statuito che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; n. 29227/2021).

2.3 Nella fattispecie La CTR non spiega, se non attraverso una formula generica, la preferenza accordata alla perizia di stima dell’amministrazione finanziaria rispetto a quella della parte contribuente, con ciò violando anche i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle perizie di parte nel giudizio tributario (Cass. n. 6139 del 2021; Cass. n. 4860 del 2020; Cass. n. 2193 del 2015, ove è precisato come sia onere del giudice spiegare le ragioni per le quali ritenga corretta e convincente una perizia di parte).

Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Toscana, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Toscana, sez. di Firenze,  in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità