Corte di Cassazione ordinanza n. 18491 depositata dell’ 8 giugno 2022
imposta di registro – indennità di esproprio stabilità dal giudice
Rilevato che:
– la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio riteneva che la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2843/2015, oggetto dell’atto ai fini del tributo di registro, avesse natura di sentenza di condanna e non di accertamento di diritti di contenuto patrimoniale e quindi applicava alla somma oggetto di tassazione l’aliquota del 3%;
– la CTP accoglieva il ricorso; tale pronuncia era impugnata dall’ente impositore;
– con la sentenza impugnata la CTR rigettava il gravame riconoscendo alla sentenza resa in tema di riconoscimento di indennità di espropriazione la natura di sentenza di accertamento di diritti di contenuto patrimoniale, conseguentemente ritenendo applicabile l’aliquota dell’1% ex art. 8 c. 1 lett. c) del d.P.R. n. 131 del 1986, (c.d. testo unico del registro o TUR);
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente resiste con controricorso;
Considerato che:
– l’unico motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 37 e dell’art. 8 lett. b) del d.P.R. n. 131 del 1986 anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.d. con riferimento all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che il giudicato della Corte di appello rivestisse carattere di mero accertamento e non di condanna al pagamento di somme;
– il motivo è infondato;
– il Collegio intende dare continuità all’orientamento prevalente di questa Corte, ancora di recente confermato (Cass. ord. 18430/2021 ma anche Cass. ord. 21697/2021 resa peraltro tra le stesse parti del presente giudizio) secondo cui “la sentenza che, definendo una controversia di natura meramente patrimoniale derivante dall’opposizione alla stima, determina in via definitiva l’ammontare dell’indennità spettante all’espropriato per effetto del provvedimento ablatorio, va assoggettata dall’amministrazione finanziaria all’imposta di registro nella misura proporzionale dell’1 per cento, ai sensi dell’art. 8, lett. c) della tariffa allegata al d.P.R. n.131 del 1986, quale sentenza di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale“; questo il principio di diritto formulato al punto 5 della motivazione della sentenza n.17593/2012 nella quale sono richiamate le precedenti conformi sentenze della Sezione n.12692 del 13/06/2005, n.10346 del 07/05/2007 e n.19746 del 17/09/2010 ed è, al contempo, espressamente dichiarata “erronea” “la determinazione dell’imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3% operata dall’amministrazione”;
– ulteriormente, conformi sul punto sono peraltro numerose altre pronunce della Sezione tributaria di questa Corte (Cass. n. 167/2011; n. 25573/2007; n. 12692/2005; n. 11663/2001);
– il ricorso è quindi rigettato;
– le spese sono regolate dalla soccombenza;
– risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 2016);
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi per spese generali ed accessori di legge.