DELIBERAZIONE REGIONALE 29 maggio 2017, n. 567
L.R. 30/2003 – Regole e procedure per la concessione della licenza d’uso del marchio “Agriturismo Italia” e sistema di controllo dell’uso del marchio”
Delibera:
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l’allegato A parte integrante del presente atto, contenente:
-le regole e le procedure per la concessione della licenza d’uso del marchio”Agriturismo Italia”;
-le ipotesi e le modalità di applicazione della sospensione, decadenza e revoca della concessione del marchio, comprese le eventuali sanzioni;
– il sistema di controllo dell’uso del marchio.
2) di incaricare il Settore competente di trasmettere il presente atto ad ARTEA.
Allegato A
REGOLE E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO DEL MARCHIO “AGRITURISMO ITALIA”
MARCHIO NAZIONALE “Agriturismo Italia”
Il marchio “Agriturismo Italia” come previsto dall’allegato A (Regolamento d’uso del Marchio “Agriturismo Italia” ) del DM 3 giugno 2014 identifica le aziende e le attività agrituristiche. E’ di proprietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è concesso in uso alle Regioni e alle Province Autonome, che provvedono a concederlo in uso alle aziende agrituristiche regolarmente operanti nei rispettivi territori.
La produzione grafica del marchio “Agriturismo Italia” adottato con il DPGR 46/R/2004 è disciplinata da apposito Manuale d’uso grafico curato dal MIPAAF e a disposizione all’indirizzo http://www.agriturismoitalia.gov.it/?page_id=594 nonché sul sito della Regione Toscana all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/imprese/agricoltura/agriturismo
Le aziende agrituristiche possono accompagnare il marchio “Agriturismo Italia” dall’indicazione del livello di classificazione di appartenenza (da 1 a 5 in base al metodo ed alla simbologia adottati a livello regionale). Nella riproduzione della targa identificativa di cui all’art. 9 del reg. 46/2004 è obbligatorio indicare assieme al marchio anche il livello di classificazione di appartenenza.
Ai sensi dell’articolo 5 (Limitazioni all’uso del Marchio) dell’allegato A del DM 3 giugno 2014 il Marchio”Agriturismo Italia” non può essere apposto su confezioni, contenitori, etichette o presentazioni di qualsivoglia prodotto agroalimentare aziendale, essendo lo stesso marchio destinato esclusivamente a qualificare le aziende, i servizi e l’offerta complessiva dell’agriturismo.
REGOLE PER CONCESSIONE DEL MARCHIO
Il marchio è concesso in uso a tutte aziende che svolgono attività agrituristica a norma di l.r. 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana”, fatto salvo le aziende che esercitano solamente l’attività di sosta camper gratuita come indicato al comma 2 bis dell’articolo 27 bis del regolamento n. 46/R del 2004.
Per la concessione del uso del marchio l’azienda presenta una dichiarazione unica aziendale (DUA) sul sistema informativo di ARTEA in cui dichiara, nell’apposita sezione:
– di presentare al SUAP di riferimento la SCIA per l’avvio dell’attività agrituristica entro 30 giorni, oppure in alternativa:
– di aver già presentato al SUAP di riferimento la modifica dell’attività agrituristica già avviata con precedente SCIA (in tal caso occorre indicare n. protocollo e data dell’ultima modifica presentata).
Contestualmente l’azienda nell’ambito della stessa DUA:
– sottoscrive l’impegno al rispetto delle norme d’uso del marchio;
– accetta le procedure di controllo sull’uso del marchio, consentendo l’accesso all’azienda da part del personale competente per l’esercizio delle funzioni di vigilanza;
– accetta le relative sanzioni previste.
In caso di chiusura definitiva dell’attività agrituristica è obbligatorio presentare la DUA di cessazione dell’uso del marchio “Agriturismo Italia” entro 15 giorni dalla cessazione stessa e non utilizzare più il marchio “Agriturismo Italia”.
CONTROLLI
Ai sensi della l.r. 30/2003 articolo 23, la vigilanza e il controllo sull’uso del marchio è effettuato dai competenti uffici della Giunta regionale.
CASI DI SOSPENSIONE E REVOCA
La concessione del marchio è sospesa in caso di sospensione dell’attività agrituristica ai sensi all’articolo 25 della l.r. 30/2003.
La concessione del marchio è revocata nel caso in cui l’attività agrituristica è sottoposta ad un provvedimento di cessazione ai sensi all’articolo 25 della l.r. 30/2003.
SANZIONI
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 24 comma 5 lettera d) della l.r. 30/2003 nei seguenti casi:
– utilizzo del marchio ufficiale “Agriturismo Italia” senza aver sottoscritto la relativa DUA sul sistema ARTEA
– utilizzo del marchio ufficiale “Agriturismo Italia” dopo la revoca;
– utilizzo del marchio ufficiale “Agriturismo Italia” in modo ingannevole o improprio;
– violazione dell’articolo 5 dell’allegato A del DM 3 giugno 2014 .
PUBBLICITA’
Le aziende agrituristiche utilizzatrici del marchio sono riportate in un Elenco Ufficiale aggiornato e aperto alla consultazione pubblica online sul sito di ARTEA. L’elenco concorre alla tenuta del repertorio nazionale dell’agriturismo di cui al DM 3 giugno 2013 e viene trasmesso al MIPAAF per l’aggiornamento del sito www.agriturismo.italia.gov.it.