PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 904
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Art. 1
Disposizioni finalizzate a supportare l’espletamento delle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione
1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle regioni e ai comuni interessati dal contesto emergenziale in rassegna nell’espletamento delle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree su cui insistono le strutture emergenziali temporanee realizzate a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio del Centro Italia a partire dal giorno 24 agosto 2016, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2022, l’avvalimento dell’Ufficio centralizzato espropri, costituito nell’ambito degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L’organizzazione e le modalità di espletamento dell’attività di supporto sono definite mediante accordo concluso, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni interessate ed altre amministrazioni eventualmente coinvolte in ragione delle proprie competenze.
2. Agli oneri derivanti dall’espletamento, da parte dell’Ufficio centralizzato espropri, delle attività di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 78.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.
Art. 2
Disposizioni in materia di monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale.
1. A decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, le funzioni espletate dal soggetto attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale, di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 ed all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 518 del 4 maggio 2018, sono assicurate, senza soluzione di continuità, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito del coordinamento della struttura di missione «Sisma Centro Italia» con il supporto dell’Ufficio pianificazione interventi infrastrutturali d’emergenza.
Art. 3
Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la continuità del servizio pubblico ospedaliero
1. Al fine di garantire la piena funzionalità del servizio pubblico ospedaliero, il Comune di Cascia è autorizzato ad incrementare, di un importo pari ad euro 185.000,00, il limite di spesa previsto dall’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 553 del 31 ottobre 2018 per l’espletamento dei lavori ivi indicati, in ragione della modifica del progetto di fattibilità resa necessaria dalle prescrizioni della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Umbria in sede di valutazione ambientale strategica.
2. Resta fermo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 553 del 31 ottobre 2018 in ordine all’approvazione, da parte della Regione Umbria, del progetto di fattibilità, come modificato a seguito delle prescrizioni rese in sede di valutazione ambientale strategica, unitamente alla relativa quantificazione economica.
3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 185.000,00, a valere sulle risorse stanziate per l’emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.