Corte di Cassazione ordinanza n. 19103 del 14 giugno 2022

processo tributario – mandato al difensore – principio di ultrattività

RILEVATO

L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia – Catania che ha dichiarato inammissibile l’appello erariale, perché notificato presso il domicilio eletto dalla società contribuente, nel frattempo estinta per cancellazione dal registro delle imprese.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui hanno controdedotto i soci dell’estinta società a responsabilità limitata con tempestivo controricorso.

Non essendo stata notificata a tutte le parti nei termini di legge la proposta del relatore, all’adunanza del 11 gennaio 2022 l’affare è stato rinviato a nuovo ruolo per il rinnovo delle comunicazioni di rito.

CONSIDERATO

Con l’unico articolato motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli n. 299, 300 e 330 c.p.c., in combinato disposto con gli articoli 1, secondo comma, e 40 d.lgs. n. 546 / 1992, in relazione a violazione di legge ex art. 360 n.. 3 c.p.c. per falsa applicazione dell’art. 2495 cc, per aver ritenuto irrituale la notifica ad una società, medio tempore, dichiarata estinta.

La cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio. Tuttavia, ove l’evento estintivo si verifichi nel corso del giudizio di secondo grado, prima che la causa sia trattenuta per la decisione e senza che lo stesso sia statodichiarato, né notificato, dal procuratore della società medesima, a1 sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., per il principio dell”‘ultrattività del mandato”, il suddetto difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicché il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito ne1 gradi di merito, risulta ritualmente proposto (Cass., 26495/2014;   Cass.,   5855/2015;   Cass.,   30341/2018;   Cass., 19197 /2021). Nella specie, la notifica dell’atto di appello è stata, quindi, ritualmente effettuata alla società presso il suo procuratore costituito in primo grado, in ossequio alla regola della ultrattività del mandato alla lite, a nulla rilevando la conoscibilità aliunde di tale evento. La sentenza gravata, dichiarando inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate sul presupposto che l’estinzione della società era avvenuta tra il giudizio di primo grado e quello di secondo grado e che l’appello non poteva essere notificato alla società orrnai cancellata dal registro delle imprese, non si è uniformata ai supetiori principi (Cass., 20002/2021).

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.