Corte di Cassazione ordinanza n. 20886 del 30 giugno 2022
opposizione atti esecutivi
RILEVATO CHE:
1. R.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha dichiarato inammissibile il suo appello contro sentenza del Tribunale locale di rigetto di opposizione a cartella esattoriale.
2. Agenzia delle Entrate e Riscossione ha resistito con controricorso
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO CHE:
1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso è affidato a tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., “omessa pronuncia di cui all’art. 112. c.p.c.”, per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile l’opposizione, qualificandola come opposizione ex art. 617 c.p.c., anziché ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
Il motivo è manifestamente infondato.
Già il primo giudice aveva qualificato la domanda proposta dal Pagnotti come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.. Ne consegue che, in base al principio dell’apparenza, l’opponente avrebbe dovuto impugnare la decisione di primo grado non con appello, ma, alla luce della qualificazione dell’azione operata dal Tribunale, con ricorso per cassazione, essendo appunto inappellabili ai sensi dell’art. 618 c.p.c. le sentenze emesse nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi (cfr. ex plurimis Cass. 3404/2004; Cass. 13381/2017).
Del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l’appello, rilevando peraltro che, in punto di qualificazione della domanda da parte del primo giudice, il Pagnotti neanche aveva proposto specifici motivi di gravame.
Restano assorbiti sia il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa pronuncia sul disconoscimento delle scritture e delle sottoscrizioni sui referti di notifica prodotti dall’intimata; sia il terzo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento.».
2. Il Collegio condivide la proposta del relatore.
3. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
4. Dalla lettura della memoria, tuttavia, non emergono fatti o argomenti tali da determinare una modifica della proposta o una rimessione della decisione alla pubblica udienza.
5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
4. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in euro 4000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.