Corte di Cassazione ordinanza n. 20896 del 30 giugno 2022

notifica cartella di pagamento – irreperibilità

RILEVATO CHE:

1. Alessandra Conte ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Livorno di rigetto del suo appello avverso il rigetto di opposizione a sanzione

2. Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 140 c.p.c. per non essere stato provato il perfezionamento della notifica del verbale di accertamento non essendo stata prodotta copia dell’avviso di ricezione della raccomandata.

Il motivo è manifestamente fondato in applicazione del seguente principio di diritto applicabile a tutte le notifiche ex art. 140 c.p.c.

Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità   che   venga   prodotta   in   giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di   conoscibilità   del   destinatario   (Sez. 5, Ord. n. 25351 del 2020)».

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

3. Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

4. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Livorno in persona di diverso

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Livorno in persona di diverso magistrato