CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 agosto 2022, n. 24890

Portatore di handicap grave – Riconoscimento dell’invalidità nella misura dell’85% – Accertamento – Benefici

Rilevato che

la Corte d’appello di Roma, a conferma della pronuncia di prime cure, ha rigettato il gravame proposto da R.P.M., rivolta all’accertamento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 legge n. 104 del 1992, dichiarando inammissibile la domanda di riconoscimento dell’invalidità nella misura dell’85%, sì come accertata in sede amministrativa e di seguito ridotta in sede di visita di revisione;

la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda di accertamento di una mera situazione di fatto, nella specie una condizione fisica, sia pure la stessa apparisse finalizzata all’eventuale futura possibilità di richiedere una serie di benefici collegati a quello status quali ticket sanitari esenti, agevolazioni nel trasporto pubblico, assegnazione di alloggi popolari; nel merito ha poi rilevato, recependo gli esiti della CTU che le infermità da cui è affetta la ricorrente non configurano la condizione di handicap grave;

la cassazione della sentenza è domandata da R.P.M. sulla base di due motivi;

l’INPS non ha svolto attività difensiva.

Considerato che

il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc.civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art.100 c.p.c., nonché degli artt. 24 Cost., 2907 c.c.e 99 c.p.c., 130 d.lgvo 112/98 e 10 d.l. 203/05 nella formulazione post art.20 d.l. 78/09”; la ricorrente sostiene che la domanda di accertamento dello stato d’invalido non configuri un mero fatto, in quanto lo status rivendicato si pone a fondamento del diritto fatto valere non in sé e per sé, ma per gli effetti possibili di futuri vantaggi, siano essi o meno di natura economica; sostiene che, essendo diversi gli enti preposti alla concessione dei predetti vantaggi, lo status di invalidità si pone quale presupposto per la domanda di riconoscimento delle diverse prestazioni;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc.civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 comma 6, ultima parte, del D.L. n.203/2005, conv. dalla l. n. 248/05, nel testo derivato dal d.l. 9/2/2012 n. 5, art. 16 co.9 conv. con modif. dalla l. n. 35 del 4/4/2012, dell’art.82 comma 3 c.p.c. e dell’art.91 comma 1 c.p.c.”; censura la sentenza che l’ha condannata a pagare le spese processuali del grado; osserva che l’INPS si era costituito con l’assistenza di un avvocato dell’ufficio legale dell’Istituto (Massimiliano Morelli – Avvocato dell’area Ufficio legale distrettuale Inps del Lazio, iscritto nell’elenco speciale annesso all’Albo ai sensi dell’art. 3 r.d.l. n. 1578/33 e 23 della L. n. 247 del 2013), sebbene l’art 10 , comma 6, ultima parte, del DL n. 203/2005 preveda che l’istituto debba essere rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti; pertanto, contesta la statuizione di condanna alle spese processuali, ponendo, la legge, un obbligo di costituzione dell’INPS a mezzo dei funzionari; rileva che, diversamente da altre ipotesi in cui la norma parla di facoltà, nella fattispecie la difesa processuale dell’ente ad opera dei suoi dipendenti non solo è consentita, ma è, altresì, obbligatoria; ne conseguirebbe la nullità della costituzione dell’INPS con conseguente impossibilità di ottenere la refusione delle spese processuali;

il primo motivo è inammissibile;

qualora una decisione di merito si fondi su distinte ed autonome rationes decidendi, ognuna delle quali da sola sufficiente a sorreggerla, il ricorrente in sede di legittimità ha l’onere, a pena d’inammissibilità del ricorso, di impugnarle (fondatamente) tutte, non potendo altrimenti pervenirsi alla cassazione della sentenza (Cass. n. 10815 del 2019 e Cass. n. 17182 del 2020);

nel caso in esame, la sentenza d’appello, oltre ad aver negato il diritto all’accertamento dello status di portatore di handicap grave in capo all’odierna ricorrente sì come svincolata dal riconoscimento di uno specifico beneficio, ha altresì accertato che in base agli esiti della CTU la Mele non possedeva il requisito sanitario per acquisire lo status di portatore di handicap grave ai sensi dell’ art. 3 l. n. 104 del 1992;

il Collegio non ignora – evidentemente – il precedente di questa Corte ove si afferma che l’interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall’ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate (Cass. n. 24953 del 2021), purtuttavia, nella fattispecie in esame prevale, ai fini della soluzione della controversia, la ragione più liquida, consistente nell’inammissibilità della censura quale conseguenza della mancata impugnazione della statuizione – costituente la (seconda) ratio decidendi autonoma del provvedimento – con cui la Corte territoriale ha dichiarato insussistente, in capo a R.P.M., lo status di portatore di handicap grave; tale statuizione, infatti, per effetto della mancata impugnazione da parte dell’odierna ricorrente, deve ritenersi irrimediabilmente passata in giudicato;

il secondo motivo è infondato;

questa Corte ha stabilito che “In tema di procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo,, l’handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, l’art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv. dalla l. n. 248 del 2005, che nel prevedere la notifica all’INPS degli atti relativi attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell’Istituto tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, non esclude; la facoltà da parte dell’Istituto di farsi difendere da un avvocato esterno o da un legale del proprio ufficio.” (Così, Cass. n. 22190 del 2018);

in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’INPS;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 13, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.