PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 16 agosto 2022, n. 914
Ordinanza di protezione civile finalizzata al progressivo rientro in ordinario in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022
Art. 1
Modifica all’art. 3 comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020
1. All’art. 3, comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «e fino alla scadenza dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti «, per decessi verificatisi, ai sensi dell’art. 1, fino alla scadenza dello stato di emergenza», dopo la parola «presentano» sono aggiunte le seguenti: «entro il 30 settembre 2022».
Art. 2
Modifiche all’art. 3, commi 3 e 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 693 del 17 agosto 2020
1. L’art. 3, comma 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento n. 693 del 17 agosto 2020, è così sostituito: «Qualora alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 del presente articolo e all’esito della relative istruttorie residuino risorse sul pertinente capitolo di bilancio, il Dipartimento della protezione civile provvede ad erogare una integrazione del sussidio, ripartendo le somme residue, in misura proporzionale rispetto a quanto già erogato ai sensi dell’art. 2, ai nuclei familiari ai quali sia stato già riconosciuto il beneficio. Al fine di agevolare il riconoscimento della predetta integrazione, il Dipartimento provvederà a fornire preventiva comunicazione ai nuclei familiari già beneficiari di cui al periodo precedente, invitando i soggetti che hanno presentato la citata domanda di cui al comma 1 a produrre, ove interessati a tale possibilità, apposita istanza di accesso alla ripartizione delle somme residue, entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2022, a pena di decadenza. La predetta istanza, oltre all’aggiornamento dei dati personali strettamente necessari alla liquidazione della somma, dovrà recare una dichiarazione sostitutiva di certificato di esistenza in vita dei componenti del nucleo familiare che hanno già beneficiato del sussidio in esito alla citata domanda di cui al comma 1. In caso di intervenuto decesso di uno o più componenti del nucleo familiare, l’integrazione del sussidio sarà attribuita in misura proporzionale rispetto a quanto sarebbe spettato in sede di domanda originaria di cui al citato comma 1, con riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante alla data dell’istanza di accesso alla ripartizione delle somme residue di cui al presente comma.»
2. Al comma 4 dell’art. 3 dell’ordinanza del capo del Dipartimento n. 693 del 17 agosto 2020, al primo periodo le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza n. 957 del 29 dicembre 2022 - Ordinanza di protezione civile finalizzata al progressivo rientro in ordinario in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 16 maggio 2022, n. 893 - Ordinanza di protezione civile finalizzata al progressivo rientro in ordinario in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 31 marzo 2022, n. 884 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Ministero della salute nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità…
- PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Ordinanza n. 988 del 26 aprile 2023 - Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire il superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 17 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ORDINANZA 11 agosto 2020 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Imposta di registro: non va applicata sulle clauso
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 3466 depositata i…
- Le perdite su crediti derivanti da accordi transat
Le perdite su crediti derivanti da accordi transattivi sono deducibili anche se…
- L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore d
L’art. 7 L. n. 604/1966 consente al datore di lavoro di comunicare il licenziame…
- Le circolari INPS sono atti interni e non possono
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 2…
- La nota di variazione IVA va emessa entro un anno
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 8984 deposi…