Corte di Cassazione sentenza n. 21489 depositata il 7 luglio 2022

appello tributario – specificità dei motivi di appello anche con la riproposizione dei motivi di primo grado – una volta ritenuta inammissibile una domanda, il giudice si spoglia della potestas iudicandi sul merito della stessa 

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 1089/26/15, depositata il 18 maggio 2014, la Commissione tributaria regionale della Puglia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal Comune di Vieste avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva accolto i ricorsi proposti dai contribuenti avverso il diniego opposto dall’Ente alle istanze di rimborso presentate con riferimento alla TARSU versata per le annualità dal 2010 al 2013. 

Il giudice del gravame ha rilevato che l’appello difettava di specifici motivi di impugnazione, – posto che l’appellante «anziché censurare gli argomenti svolti nella decisione di primo grado, si è sostanzialmente limitato a riformulare e riproporre quanto già esposto nel ricorso introduttivo», – e, «Ad abundantiam», che, ad ogni modo, rimaneva destituito di fondamento, non risultando giustificata, né motivata, la differenziazione tariffaria prevista in via regolamentare nel trattamento impositivo degli esercizi alberghieri e delle civili abitazioni.

2. – Il Comune di Vieste ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso, illustrati con memoria; gli intimati H.A. s.r.l., G. S.r.l., D. S.r.l., P.L. S.r.l., O. S.r.l. e S. S.r.l. resistono con controricorso.

RAGIONI DELLA DE1CISIONE

1. – Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53, deducendo, in sintesi, che, – avuto riguardo all’obiettivo contenuto della pronuncia di prime cure” – erano stati proposti motivi di appello specifici e, dunque, volti ad incrinare il fondamento di quella decisione, al di là, perciò, della mera riproposizione degli argomenti difensivi svolti in primo grado e, per di più, con evocazione di specifici precedenti della giurisprudenza di legittimità.

Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 1, c. 2, ed all’art. 342 cod. proc. civ., sull’assunto che la gravata sentenza aveva ponderato la specificità dei motivi di impugnazione non solo su di una disposizione del codice di rito civile (art. 342 cod. proc. civ.) inapplicabile, – in ragione della specifica disciplina del rito tributario posta dagli artt. 53 e ss. del d.lgs. n. 546/1992, cit., – ma, per di più, secondo il suo originario contenuto che, novellato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, non poteva trovare applicazione nella fattispecie.

Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione, assumendo, in sintesi, che la gravata sentenza, nel rilevare il difetto di specificità dei motivi di appello, aveva omesso di spiegare le ragioni del vizio così rilevato, rendendo, sul punto, una motivazione solo apparente che «nulla … dice sulla portata del motivo di appello specifico» né spiega «quali fossero le concrete lacune articolate dal Comune di Vieste».

Il quarto motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di omesso esame dli fatto decisivo per il giudizio in relazione al rilievo svolto, in termini (del tutto) inesplicati, dalla gravata sentenza, – alla cui stregua la disciplina posta dal d. lgs. n. 507 del 1993, art. 69, nella fattispecie non era stata «osservata se non in modo irrispettoso», – laddove le disposizioni regolamentari adottate da esso esponente chiaramente evidenziavano nella maggiore potenzialità della produzione di rifiuti la differenziazione tariffaria in contestazione tra esercizi alberghieri ed abitazioni.

Col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 65 e 68, deducendo, in sintesi, che, – così come statuito da questa Corte di legittimità con consolidato orientamento interpretativo, – l’articolazione tariffaria, in tema di TARSU (art. 68 cit.), legittimamente può essere differenziata in relazione al trattamento riservato agli esercizi alberç;1hieri in ragione, quale dato notorio, di una capacità produttiva di rifiuti notevolmente superiore a quella delle civili abitazioni.

2. – Il primo motivo di ricorso, · dal cui esame consegue l’assorbimento del secondo e del terzo motivo, – è fondato e va accolto.

3. – Come costantemente statuito dalla Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, 53), – disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15 gennaio 2019, n. 707), non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto (v., ex plurimis, Cass., 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., 5 ottobre 2018, n. 24641;

Cass., 20 gennaio 2017, n. 1461; Cass., 1 luglio 2014, n. 14908); e detta specificità va correlata al tenore complessivo dell’atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (v., ex plurimis, Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 21 novembre 2019, n. 30341; Cass., 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., 31 marzo 2011, n. 7393; Cass., 12 gennaio 2009, n. 346; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1224).

Per di più, va rimarcato, la specificità del motivo di appello non può che confrontarsi col decisum oggetto di impugnazione, così che, – a fronte di una pronuncia che, in buona sostanza, risolveva la lite contestata ribadendo (anche col richiamo di precedenti di merito) l’interpretazione della regula iuris (d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68) nel senso di una piena equiparazione, nel trattamento tariffario, tra civili abitazioni e le attività alberghiere, – non avrebbe potuto ritenersi aspecifica la censura che detta interpretazione revocava in dubbio, evocando precedenti arresti di legittimità e dando conto, in termini di comune esperienza, di una differenziata produzione di rifiuti correlabile alle diverse destinazioni d’uso (alberghiera e abitativa) delle unità immobiliari sottoposte a tassazione.

4. – Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili. 

Come reso esplicito dall’obiettivo contenuto decisorio della gravata sentenza, – che, come anticipato, ha dichiarato inammissibile l’appello, – parte ricorrente difetta di interesse ad impugnare i rilievi, svolti ad abundantiam dal giudice del gravame, nel merito di un giudizio che, per l’appunto, esponeva una preclusione a detto esame in ragione della rilevata aspecificità (e conseguente inammissibilità) del gravame.

La Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha, difatti, ripetutamente rimarcato che, una volta ritenuta inammissibile una domanda, il giudice si spoglia della potestas iudicandi sul merito della stessa, così che l’esame nel merito ciò non di meno condotto deve ritenersi privo di ogni effetto giuridico con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, del relativo motivo di impugnazione (Cass. Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840 cui adde Cass., 11 marzo 2022, n. 7995, in motivazione; Cass., 16 giugno 2020, n. 11675; Cass., 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass., 20 agosto 2015, n. 17004; Cass., 2 maggio 2011, n. 9647).

Inammissibilità dei motivi di ricorso che, pertanto, si correla, nella fattispecie, al contenuto decisorio oggetto di impugnazione e che evidentemente non preclude la riproposizione delle relative questioni davanti al giudice del rinvio.

5. – L’impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia che, in diversa composizione, procederà al motivato riesame della controversia. 

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, inammissibili il quarto ed il quinto motivo;

cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.