Corte di Cassazione ordinanza n. 21527 del 7 luglio 2022
sanzioni – forza maggiore – esclusione per la crisi di liquidità per mancato pagamento della pubblica amministrazione
Fatti di causa
1. La S.E.C.A.M. Spa riceveva in data 11.2017 l’avviso bonario n. 0001199716681, attinente alla richiesta di Iva (Euro 241.087,00), sanzioni (Euro 25.213,60) ed accessori (interessi: Euro 22.148, 75), cfr. controric., p. 2, in relazione all’anno 2015.
2. La società impugnava l’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, non contestando il mancato versamento dell’Iva, ma solo l’irrogazione di sanzioni ed interessi indicati nell’avviso bonario, non essendole ascrivibile alcuna negligenza, risultando integrata una causa di forza maggiore, in conseguenza della mancanza di liqui1jità. La CTP accoglieva il ricorso.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado proponeva appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che lo accoglieva, riaffermando la piena legittimità ed efficacia dell’avviso bonario.
4. Ricorre per cassazione la S.E.C.A.M. Spa, affidandosi ad un unico motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. La ricorrente ha pure depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto applicabile l’esimente della “forza maggiore”.
2. Mediante il suo motivo di ricorso per cassazione, la contribuente contesta la mancata applicazione dell’esimente della “forza maggiore”, da valutarsi nel rispetto della nozione penalistica di quest’ultima, perché, pur non intendendo sottrarsi al pagamento dell’Iva, non aveva potuto onorare il versamento in quanto si trovava in difetto di liquidità, a causa del ritardo nei pagamenti degli Enti pubblici in favore dei quali aveva fornito i suoi servizi.
Insiste pertanto nell’affermare che sanzioni ed interessi non sono dovuti, non essendo incorsa in alcuna negligenza.
2.1 La CTR ha osservato, in proposito, che “l’imposta sul valore aggiunto diventa esigibile dal momento della effettiva riscossione del corrispettivo, ne consegue che l’IVA esposta in dichiarazione era stata di fatto incassata dalla società e la prospettata carenza di liquidità non può assumere rilevanza nel caso in esame” (sent. CTR, III).
Anche a seguito dell’esame della memoria depositata dalla contribuente, deve ribadirsi che essa non espone una contestazione specifica della decisione assunta dalla CTR, e ripropone piuttosto i propri argomenti. La CTR afferma, ad esempio, lo si è ribadito, che “l’IVA. esposta in dichiarazione era stata di fatto incassata dalla società”, che pertanto nulla poteva invocare per incamerarla, anziché riversarla all’erario, e questa rilevante valutazione non incontra una critica specifica nell’argomentare della società.
2.2 Le censure proposte dalla contribuente, nella parte in cui non devono ritenersi inammissibili, risultano comunque infondate.
2.3 Questa Corte di legittimità ha recentemente avuto occasione di specificare che “in tema di sanzioni tributarie, posto che il diritto sanzionatorio ha natura punitiva, la forza maggiore va intesa secondo la sua accezione penalistica, e va quindi riferita ad un avvenimento imponderabile che annulla la signoria del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta; ne consegue che non risponde a tale nozione la crisi di liquidità derivante dal reiterato, per quanto grave, inadempimento di pubbliche amministrazioni debitrici, peraltro prevedibile“, sez. V, 6.4.2022, n. 11111 (cfr., anche, Cass. sez. V, 22.3.2019, n. 8175).
3. In definitiva il ricorso deve essere respinto.
3.1 Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa e del valore del giudizio. Risulta dovuto dalla ricorrente anche il versamento del c.d. doppio contributo.
La Corte,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da S.E.C.A.M. Spa, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida nella complessiva misura di € 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13 comma 1 bis, se dovuto.