PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 01 giugno 2022, n. 127

Proroga di termini per gli adempimenti previsti nell’ambito della ricostruzione privata

Art. 1

Proroga della scadenza prevista dall’art. 2 dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021

1. Al primo comma dell’art. 2 dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle parole «15 ottobre 2022»;

Art. 2

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021

1. Il termine i cui al comma 5-bis inserito nell’art. 13 dell’ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dall’art. 14 dell’ordinanza 120 del 2021, già prorogato alla data del 30 giugno 2022, con l’art. 15 dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, è ulteriormente prorogato alla data del 31 dicembre 2022. Conseguentemente nell’art. 13, comma 5-bis, dell’ordinanza 6 maggio 2021, n. 116 le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Art. 3

Disposizioni riguardanti le «zone rosse»

1. Al fine di accelerare la ricostruzione degli immobili ricadenti nelle zone comprendenti strade ed edifici in cui è interdetto l’accesso da parte di chiunque, cosiddette «zone rosse», istituite mediante apposita ordinanza sindacale ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000, il sindaco, anche ai fini del rispetto delle scadenze di cui all’art. 2 dell’ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021, provvede alla verifica della sussistenza delle condizioni di pericolo che hanno condotto a perimetrare aree del territorio comunale quali «zona rossa» ed adotta, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il provvedimento di revoca o di ridefinizione del perimetro delle aree. Con cadenza trimestrale il sindaco provvede, altresì ad effettuare verifiche ed eventuale nuova perimetrazione della zona rossa, ai fini della possibile soppressione o graduale riduzione, adottando atti riguardanti la disciplina dell’accesso nelle predette aree da parte di cittadini, imprese e professionisti incaricati della progettazione secondo i criteri di sicurezza di cui alla circolare TERAG/16/0016019 del 2017.

2. Resta ferma la decadenza di cui al comma 7 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 111/2020 delle zone perimetrate ai sensi dell’ordinanza n. 25/2017, ancorché ricadenti nelle «zone rosse».

Art. 4

Proroga termini per la sospensione delle attività di demolizione strutture temporanee

1. Al comma 2 dell’art. 15 dell’ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 le parole «30 giugno 2022», sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2022».

Art. 5

Modifiche e integrazioni all’ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021

1. Al comma 1 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 120 del 13 agosto 2021 le parole «facendo riferimento al minore importo tra la somma dichiarata ai sensi dell’art. 12 dell’ordinanza n. 111/2020 ed i costi parametrici di cui alle ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo», sono sostituite dalle seguenti «facendo riferimento alle modalità di calcolo del contributo di cui alle ordinanze commissariali in materia di danni lievi e gravi per gli edifici e le unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo».

Art. 6

Dichiarazione d’urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all’avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.