Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 33544 depositata il 12 settembre 2022
principio del tempus regit actum – abnormità dell’ ordinanza del giudice dell’udienza preliminare
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord con il provvedimento del 28 febbraio 2014 ha disposto la trasmissione degli atti al M. per l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di B.F. relativamente al reato di cui all’art. 5 del d. lgs. 74 del 2000.
2. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
3.1. Violazione di legge (art. 33 sexies, 416 e 550 cod. proc. pen.) con abnormità del provvedimento.
Il provvedimento impugnato è affetto da abnormità processuale in quanto determina la stasi del procedimento, non potendo l’accusa procedere ad un esercizio dell’azione penale correttamente (la citazione diretta non è conforme a legge e non è più possibile reiterare la richiesta di udienza preliminare).
Il trattamento sanzionatorio, per il reato in contestazione, è stato modificato dopo la sua consumazione, ma prima dell’esercizio dell’azione penale. Il massimo edittale è stato individuato dalla nuova norma in misura superiore ai 4 anni di reclusione ( da 2 a 5 anni di reclusione), con la necessità della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 416 e 550 cod. proc. pen. (non è possibile la citazione diretta in relazione alla pena edittale). La richiesta di rinvio a giudizio è del 5 maggio 2021 per il reato
di cui all’art. 5, d. lgs. 74 del 2000, per fatti commessi il 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2013. La precedente pena per il reato in oggetto era da anni 1 e 6 mesi a 4 anni di reclusione, con la legge n. 157 del 2019 la pena è stata indicata da 2 a 5 anni di reclusione. Per il principio
del tempus regit actum a questa ultima cornice edittale doveva riferirsi l’esercizio dell’azione penale (il 5 maggio 2021).
L’art. 550 cod. proc. pen., infatti, è norma processuale e non può trovare applicazione l’art. 2 del cod. pen. (che riguarda norme sostanziali).
Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e il provvedimento impugnato deve annullarsi senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord.
3.1. E’ abnorme e, quindi, ricorribile in cassazione l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga ai sensi dell’art. 33 sexies cod. proc. pen. la restituzione degli atti al Pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al P.M. di compiere un’attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo pertanto a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del provvedimento (vedi Cass. S.U. udienza del 28 aprile 2022 nel procedimento RG 18769/2021, PMT c / Scarlini – informazione provvisoria).
Trattandosi di una modifica normativa della pena edittale, del reato di cui all’art. 5 d. lgs. 74 del 2000, che riguarda solo norme processuali (art. 550 cod. proc. pen.) la questione deve risolversi con il principio del tempus regit actum, come costantemente ritenuto da questa Corte di Cassazione, e al momento della richiesta di rinvio a giudizio la pena era superiore ai 4 anni di reclusione (”È abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio. – Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. presentata dopo l’entrata in vigore della legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha elevato il massimo edittale ad anni cinque di reclusione-” Sez. 2, Sentenza n. 28304 del 25/06/2021 Cc., dep. 21/07/2021, Rv. 281802 – 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 18297 del 04/03/2020 Cc., dep. 16/06/2020, Rv. 279238 – O).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord.
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