Con l’accordo di rinnovo 30 luglio 2021, valevole per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, è stata disciplinata in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato tra le agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi, e tutto il personale dipendente.

Le parti concordano, nell’accordo in esame, un aumento economico riferito al 4° livello da parametrare così composto:

– tabellare 90 € da erogarsi in 3 soluzioni di 30 € l’una alle seguenti date:

1) 30 € con decorrenza dal 1° settembre 2021,

2) 30 € con decorrenza dal 1° settembre 2022,

3) 30 € con decorrenza dal 1° settembre 2023.

Nello specifico, i minimi retributivi decorrenti dal 1° settembre 2022 sono i seguenti:

Livelli

Minimo

7

2.219,33

6

2.119,93

5

2.061,85

4

1.947,70

3

1.718,38

2

1.646,52

1

1.431,98

Inoltre, va ricordato che la retribuzione globale del lavoratore è composta dai seguenti elementi:

1) paga conglobata;

2) eventuali scatti di anzianità maturati;

3) eventuali altri aumenti comunque denominati;

4) indennità di mensa, nelle località dove esiste;

5) altre indennità eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.

Sono esclusi dalla retribuzione l’indennità di cassa e maneggio denaro, il rimborso delle spese ed ogni altro emolumento avente carattere di indennizzo.

La retribuzione sarà corrisposta ad ogni fine mese a mezzo di busta paga compilata a norma di Legge. In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, al dipendente dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.