CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 settembre 2022, n. 27359
Professionista – Omessa compilazione del “quadro RR” del modello della dichiarazione dei redditi – Doloso occultamento del debito contributivo – Esclusione
Rilevato che
La Corte di appello di Palermo, su rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha rigettato l’appello proposto dall’ingegnere F.G. avverso la pronuncia del Tribunale di Enna che aveva ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, per l’attività professionale svolta nell’anno 2007, ed aveva altresì respinto l’eccezione di prescrizione dei contributi, assumendo che il relativo termine decorresse dalla data di scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S. fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2008, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941 c.c., n. 8, per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd. “quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, al contrario, che il professionista aveva regolarmente effettuato la dichiarazione dei redditi indicando il proprio reddito da lavoro autonomo; avverso tale pronuncia l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura; l’ingegnere G. non ha svolto attività difensiva:
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.;
Considerato che
il ricorso è inammissibile, in quanto le questioni allo stesso sottese sono state ritenute infondate da numerosi precedenti (da ultimo Cassazione civile sez. VI, 11/04/2022, n.11643);
in particolare, l’Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all’interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019);
il motivo è inammissibile.
con riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 17769/2015), e, quindi, esattamente interpretando ed applicando le norme di legge, ha ritenuto che l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c., attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal citato art., n. 8, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento;
ha quindi escluso che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo;
le censure sollevate nel ricorso dall’Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una “presunzione di occultamento” derivante dall’omessa compilazione del quadro KR, situazione, invece, che questa Corte esclude;
è stato chiarito, infatti, come non sia predicabile “un automatismo (…) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo” (v. Cass. n. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi);
l’accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l’altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass. 30/11/2021, n. 37529);
il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
nulla va disposto sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.