CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2022, n. 27495

Professionista – Avvocato – Omessi contributi – Avviso di addebito – Differimento dei termini di pagamento – Prescrizione – Decorrenza

Rilevato che

la Corte d’Appello di Palermo, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, riunite le opposizioni promosse da P. B., G. M. e F. M., avvocati, ha annullato gli avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi dagli stessi dovuti alla Gestione Separata per i redditi professionali relativi all’anno 2009 e ingiunti dall’INPS agli opponenti rispettivamente in data 30.06.2015 e 7.07.2015;

la Corte territoriale ha accertato che alle date di intimazione dei pagamenti, i crediti opposti, venuti a scadenza il 16.06.2010, erano caduti in prescrizione, non potendo, il d.P.C.M. del 10 giugno 2010, applicarsi nei confronti delle attività professionali degli opponenti, in quanto non soggette agli studi di settore;

la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un motivo unico;

P. B., G. M. e F. M. hanno opposto difese con separati tempestivi controricorsi;

P. B. ha, altresì, depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, cod.proc.civ., l’INPS deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. in relazione in relazione all’art. 2, commi 26-31., della legge 9 agosto 1995, n. 335 e dell’art. 18, D. Lgs. n. 241/97, dell’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del DPCM del 10 giugno del 2010 (pubblicato in G.U. n. 141 del 19 giugno 2010), per avere la Corte d’Appello di Palermo ritenuto non applicabile il d.P.C.M. indicato in epigrafe, sull’erroneo presupposto che le attività svolte dagli odierni controricorrenti non siano interessate dagli studi di settore; il motivo merita accoglimento;

un recente orientamento di questa Corte (Cass. n. 10273 del 2021), al quale va data in questa sede continuità, ha stabilito che “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite“;

la stessa pronuncia, e quelle successive, hanno altresì chiarito come, a tal fine, la circostanza che il professionista rientri nel novero dei «contribuenti estranei agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi, non rileva, atteso che, giusta la lettera dell’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. richiamato, il differimento del termine di pagamento concerne tutti «i contribuenti […] che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso / regime d’imposizione, quale quello di cui all’art. 1, commi 96 e ss., della L. n. 244 del 2007;

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.