PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 13 settembre 2022, n. 919
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto
Art. 1
Integrazione delle risorse finanziarie
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 4, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, la Regione Toscana è autorizzata a versare la somma di euro 478.155,62 nella contabilità speciale n. 6176, intestata al soggetto responsabile ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della predetta ordinanza n. 860 del 3 febbraio 2022, con oneri posti a carico del capitolo n. 42850 del bilancio regionale – annualità 2022, al fine di consentire la realizzazione ed il completamento degli interventi di seguito indicati, già pianificati ed approvati ai sensi del comma 1 dell’art. 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 860 del 3 febbraio 2022:
– intervento individuato con il codice regionale D2019ENOV0045 nel Comune di San Gimignano (codice CUP B97H21000840002), già approvato per l’importo di euro 400.000,00, per l’importo aggiuntivo di euro 200.000,00;
– intervento individuato con il codice regionale D2019ENOV0054 sul fiume Arno in prossimità della Villa Medicea dell’Ambrogiana (codice CUP C37H22000190003), già approvato per l’importo di euro 600.000,00, per l’importo aggiuntivo di euro 100.808,32; intervento individuato con il codice regionale D2019ENOV0004 avente ad oggetto l’adeguamento e la realizzazione di argini remoti sul fiume Elsa (codice CUP J21B20001060002), già approvato per l’importo di euro 7.572.652,70, per l’importo aggiuntivo di euro 177.347,30.
2. Il soggetto responsabile di cui all’art. 1, comma 2, dell’ordinanza n. 860 del 3 febbraio 2022 provvede a recepire nel piano degli interventi da completare le variazioni di importo autorizzate al comma 1.
3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
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