REGOLAMENTO (UE) 2022/1491
Regolamento (UE) 2022/1491 della Commissione dell’8 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale L 234 del 9 settembre 2022, adotta modifiche all’IFRS 17 Contratti assicurativi
REGOLAMENTO (UE) 2022/1491 DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 17
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2) Il 19 novembre 2021, con il regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione (3), quest’ultima ha adottato il nuovo International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Contratti assicurativi, pubblicato dall’International Accounting Standards Board (IASB) a maggio 2017 e da esso modificato a giugno 2020. Tale principio si applica dal 1o gennaio 2023. È consentita l’applicazione anticipata.
(3) Il 9 dicembre 2021 lo IASB ha pubblicato un’ulteriore modifica all’IFRS 17. La modifica delle disposizioni transitorie dell’IFRS 17 consente alle imprese di superare le differenze di classificazione una tantum delle informazioni comparative del precedente esercizio al momento della prima applicazione dell’IFRS 17 e dell’IFRS 9 Strumenti finanziari.
(4) Il classification overlay facoltativo introdotto da tale modifica consente alle imprese di rendere più utili le informazioni comparative presentate al momento della prima applicazione dell’IFRS 17 e dell’IFRS 9. L’ambito di applicazione comprende le attività finanziarie collegate a passività assicurative, che finora non sono state rideterminate secondo quanto disposto dall’IFRS 9.
(5) Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group, la Commissione conclude che la modifica all’IFRS 17 Contratti assicurativi soddisfa i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Contratti assicurativi è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese possono applicare la modifica di cui all’articolo 1 solo alla prima applicazione dell’IFRS 17 Contratti assicurativi e dell’IFRS 9 Strumenti finanziari.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2022
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione, del 19 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 17 (GU L 416 del 23.11.2021, pag. 3).