PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 04 agosto 2022
Riduzione dell’imposta del reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – Anno 2022
Art. 1
Destinatari della riduzione d’imposta
1. La riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all’art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che ha percepito nell’anno 2021 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a euro 28.974.
Art. 2
Misura della riduzione di imposta
1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, l’imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa corrisposte al personale del comparto sicurezza e difesa è ridotta per ciascun beneficiario fino ad un importo massimo di 491 euro.
2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un’unica soluzione, anche in sede di conguaglio fiscale, riferito all’imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, corrisposto nell’anno 2022 e fino a capienza della stessa. Qualora la detrazione d’imposta non trovi capienza sull’imposta lorda determinata ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell’imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell’anno 2022 ed assoggettate all’aliquota a tassazione separata di cui all’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate come tali dagli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all’art. 1, nonché dagli articoli 1791, commi 2 e 3, e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 27 ottobre 2021 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 23 dicembre 2020 - Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali comunali di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, al…
- Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle forze di polizia e delle forze armate - PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI - Decreto del 18 luglio 2023
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 07 febbraio 2020 - Beneficio per la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
- DECRETO LEGISLATIVO n. 206 del 25 novembre 2022 - Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali…
- MINISTERO INTERNO - Circolare 14 maggio 2019, n. 4238 - Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…