Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte, sezione n. 3, sentenza n. 633 depositata il 24 maggio 2022
Ai fini della integrale deducibilità delle spese sostenute per “l’assistenza specifica” fornita in favore dei portatori di handicap, il requisito della “specificità”, espressamente previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) del TUIR, va interpretato come riferito al carattere professionale della prestazione che, dunque, deve essere resa da personale qualificato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale Il di Torino, Ufficio Territoriale di Rivoli, all’esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi Mod. Unico PF 2016, per l’anno di imposta 2015, del sig. F. V., notificava al contribuente la cartella di pagamento n. ——, recuperando le spese mediche e di assistenza a portatori di handicap per euro 26.416,00. Il sig. F. presentava istanza di mediazione, allegando documentazione relativa ai collaboratori domestici cui erano state corrisposte le somme dedotte.
L’Ufficio sosteneva comunque che dalla documentazione prodotta non risultasse la legittimità della deduzione operata, in quanto le prestazioni dedotte non erano ritenute riferibili a personale professionalmente qualificato. Il contribuente proponeva pertanto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, richiamando l’art. 32 della L. n. 104/1992 e l’art. 10, comma 1, lett. b) TUIR, che prevedono la deducibilità integrale dal reddito complessivo “delle spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”. Al personale non sarebbe richiesta alcuna specializzazione o particolare professionalità. L’Ufficio si costituiva in giudizio contestando puntualmente la doglianza di parte, ribadendo la legittimità della cartella di pagamento conseguente alla liquidazione della dichiarazione.
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino con la sentenza n. /01/2021, pronunciata il 27/01/2021 e depositata il 03/02/2021, accoglieva il ricorso del contribuente condannando l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso suddetta sentenza l’Ufficio propone l’appello all’odierna discussione, eccependo che l’assistenza, il cui costo è stato dedotto dal contribuente in dichiarazione, non attiene alle prestazioni rese da personale qualificato, bensì a quelle rese da collaboratori familiari-colf, privi di formazione professionale specifica. L’art. 10 Tuir fa riferimento alle spese sostenute per assistenza specifica, ponendo l’accento sulla “specificità” della prestazione e le istruzioni dell’Agenzia alla compilazione della dichiarazione dei redditi hanno esplicitato che la “specificità” della prestazione dev’essere intesa come prestazione “professionale”. Se il legislatore avesse voluto far rientrare nella deducibilità tutte le mansioni di cui abbisogna un invalido permanente o un menomato, comprese quindi quelle fornite da una collaboratrice domestica, non sarebbe stato necessario puntualizzare la specificità dell’assistenza. Tale specifica· e quindi qualificata assistenza si differenzia dalla generica prestazione di accudimento della persona tramite “badanti”, di cui al successivo art. 15, comma 1, lett. i septies Tuir, per cui opera il beneficio della detrazione fiscale entro determinati limiti di reddito.
Dunque, il legislatore avrebbe effettivamente esplicitato nell’art. 10 Tuir il canone della “specificità” inteso come “professionalità”, differenziando tale disciplina di maggiore favore fiscale da quella contenuta nell’art. 15 Tuir, in cui è ammessa la deduzione di qualsiasi spesa di assistenza, resa anche da soggetto privo di specifica qualifica professionale ed in favore di soggetti fragili, privi di certificazione ex art. 3 L. n. 104/92. Il contribuente costituitosi in giudizio rileva che il termine “assistenza specifica” non presuppone che l’assistenza sia prestata da personale specializzato, ma solo che sia funzionale e connessa alla grave e permanente invalidità o menomazione dell’assistito. Nella specie, il sig. F., per fare fronte alle esigenze della moglie disabile, ha assunto due dipendenti che si occupavano esclusivamente di quest’ultima ed ha indicato le spese relative (retribuzioni e contributi INPS) nel quadro RP della dichiarazione. L’art. 10, comma 1, TUIR fa riferimento all’attività di assistenza specifica necessaria al non autosufficiente, senza prescrivere l’obbligatorietà di alcuna qualifica in capo a chi presta l’attività e, pertanto, sarebbe inconferente il richiamo dell’Ufficio appellante all’art. 15, comma 1, lett. i-septies TUIR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi d’appello dell’Ufficio sono condivisibili.
Si rileva preliminarmente che, in punto di fatto, né nella fase di contraddittorio amministrativo tra il contribuente e l’Ufficio, né nel corso dei giudizi di primo e secondo grado, è risultato documentato il requisito relativo alla “specificità” dell’assistenza specifica in relazione alle prestazioni rese in favore del coniuge del contribuente.
Tale requisito, previsto dall’art. 10, comma 1, TUIR, è riferito ai soggetti che prestano l’assistenza necessaria alla persona disabile, nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
La puntualizzazione contenuta nel testo di legge non può ritenersi, invece, come pretende l’interpretazione della norma fornita dal contribuente e fatta propria dai Giudici di prime cure, riferita alle prestazioni fornite da un qualsiasi operatore dei servizi alla persona (cd. badanti) dedicate ad una specifica persona disabile.
Dirimente nella controversia è l’esistenza di una duplice previsione nel TUIR a proposito dell’assistenza fornita in favore di disabili. Come puntualizzato dall’Ufficio nelle proprie difese, il fatto che la deduzione di cui al presente contenzioso sia consentita solo per soggetti che prestano assistenza qualificata e specifica, risulta dimostrato dall’ulteriore previsione legislativa di cui all’art. 15, comma 1, lett. i septies TUIR. In quest’ultimo caso, per le cd. badanti è possibile detrarre, per un importo non superiore a euro 2.100,00, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, purché il reddito complessivo non sia superiore a 40.000,00 euro.
Solo in tal caso non sono stati posti vincoli al tipo di assistenza oggetto della detraibilità, che può non avere, pertanto, la specifica qualificazione professionale, ma in cui è solo richiesto che l’assistito sia una persona “non autosufficiente”, risultante da certificazione medica.
Dunque, la “specificità” deve ritenersi riferita alla qualificazione dei prestatori dei servizi in favore dell’assistito e non, come sostenuto dal contribuente, alla esclusività della prestazione in favore dell’assistito.
Diversamente opinando, per un verso non sarebbe giustificata la suddetta duplice previsione legislativa (contrariamente a quanto imporrebbero i basilari canoni ermeneutici) e, per altro verso, finirebbero per essere facilmente elusi i richiamati limiti (detrazione sino ad euro 2.100,00 e reddito complessivo non superiore a 40.000,00 euro), in quanto si farebbero sempre rientrare nella previsione di cui all’art. 10, comma 1, TUIR (deducibilità integrale ed indipendente dal reddito complessivo) tutte le ipotesi non rientranti nella più stringente previsione di cui all’art. 15, comma 1, lett. i septies TUIR, riferita alle prestazioni prive della “specificità” e, dunque, professionalità, richiesta dalla norma e meglio specificata nella istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi.
L’appello dell’ufficio deve pertanto essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, dichiarandosi legittima la cartella di pagamento in causa. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti per entrambi i gradi.
P.Q.M.
Accoglie l’appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.