CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 ottobre 2022, n. 29641
Professionista – Avvocato – Svolgimento di attività incompatibile con l’esercizio della professione – Contributi integrativi – Versamento – Inefficacia ai fini pensionistici – Diritto alla restituzione – Esclusione
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 26.5.2016, la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire all’avv. G. M. i contributi integrativi versati nel periodo 2000-2006, che la Cassa medesima aveva dichiarato inefficace ai fini pensionistici a causa del contemporaneo svolgimento da parte del professionista di attività incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato;
che avverso tale pronuncia la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;
che l’avv. G. M. ha resistito con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, I. n. 576/1980, e 2033 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, una volta dichiarata l’inefficacia ai fini pensionistici dei contributi versati negli anni durante i quali il professionista aveva svolto attività incompatibile con l’esercizio della professione, l’obbligo di restituzione concernesse non soltanto i contributi soggettivi e di maternità, ma altresì i contributi integrativi;
che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 22, I. n. 576/1980, e 2-3, I. n. 319/1975, in relazione agli artt. 12 prel. c.c. e 2033 c.c. nonché degli artt. 1362 e 1364 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’obbligo di restituzione dei contributi integrativi potesse farsi discendere dagli artt. 22, I. n. 576/1980, e dall’art. 4 del Regolamento generale della Cassa;
che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 37, r.d. n. 1578/1933, 11, I. n. 576/1980, e 2033 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la fattispecie per cui è causa fosse accostabile a quella in cui la restituzione dei contributi consegua ad un provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposto dal competente Consiglio dell’Ordine;
che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 414, 342, 345, 434 e 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale disposto la restituzione dei contributi integrativi in assenza di alcuno specifico accertamento di una situazione di incompatibilità con l’iscrizione all’Albo;
che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono fondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui in tutti i casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici dell’anno o degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi (così Cass. n. 30571 del 2019, seguita sul punto da Cass. nn. 14883 e 24141 del 2020, 9645 del 2022);
che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dall’avv. G. M.;
che, essendosi consolidato l’anzidetto principio di diritto solo in epoca successiva alla proposizione della domanda, sono da reputarsi sussistenti giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dall’avv. G. M.. Compensa le spese dell’intero processo.