Agenzia delle Entrate – Risposta n. 401 del 2 agosto 2022

Rivalutazione partecipazioni societarie e attribuzione in trust. Tassazione della plusvalenza da cessione.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO 

In data gg/mm/aaaa, il “Disponente“, con atto notarile registrato ha costituito il Trust in argomento, conferendo la quota di partecipazione pari al 50 per cento del capitale sociale della Alfa S.r.l. (in seguito “Società Alfa”) il cui valore nominale era pari a Euro   ….., e la quota di partecipazione pari ad un terzo del capitale sociale della

Beta S.r.l. (in seguito “Società Beta”), il cui valore nominale era pari a Euro ….. entrambe con sede in Italia.

Secondo le disposizioni dell’atto istitutivo il Trust ha i seguenti scopi (art. 2.1):

  1. “determinare nell’immediato il definitivo ed irrevocabile distacco del Disponente dalle società “ALFA S.R.L.” e “BETA S.R.L.”, con conseguente esclusione di qualsivoglia possibilità d’interferenza del medesimo, in qualsiasi forma, nell’attività delle società e nella loro gestione ordinaria e straordinaria;
  2. entro il termine di durata del trust, realizzare il trasferimento oneroso a terzi di tutte le quote costituite in trust, garantendo al disponente e beneficiario del presente atto la massima valorizzazione possibile, secondo i canoni entro il termine di durata del trust, realizzare il trasferimento oneroso a terzi di tutte le quote costituite in trust, garantendo al disponente e beneficiario del presente atto la massima valorizzazione possibile, secondo i canoni di mercato, degli asset costituiti in trust di mercato, degli asset costituiti in trust.”

Gli scopi dell’atto istitutivo del Trust saranno realizzati affidando e quindi trasferendo al Trustee le quote di partecipazione nelle due predette società ed attribuendogli (art. 2.2):

  1. “l’esercizio esclusivo di tutti i diritti sociali aventi causa nel possesso delle quote di partecipazione, nessuno escluso od eccettuato;
  2. la piena ed esclusiva disponibilità delle medesime quote di partecipazione in vista del loro trasferimento a terzi.”

Il Trust è irrevocabile (art. 3 atto istitutivo) e ha durata quinquennale (art. 4 atto istitutivo).

Al Trustee è attribuito l’esclusivo esercizio di tutti i diritti sociali, nessuno escluso o eccettuato, afferenti le predette partecipazioni (art. 8.2).

Il beneficiario del Trust è lo stesso Disponente. L’atto istitutivo prevede che «In caso di morte dello stesso, beneficiario sarà il di lui coniuge unitamente agli eredi del Disponente medesimo. I diritti dei Beneficiari non sono trasferibili né per atto fra vivi né a causa di morte. Al verificarsi di una delle cause di cessazione del Trust il Trustee avrà cura di trasferire con sollecitudine ai Beneficiari Finali i beni in Trust» (art. 15).

Viene, altresì, nominato il Guardiano del Trust (art. 16 atto istitutivo).

L’art. 17 dell’atto istitutivo “regola” la disciplina tributaria del Trust, stabilendo che «Ai fini fiscali, il Disponente precisa che i redditi dei beni in Trust andranno inderogabilmente attribuiti ai Beneficiari Finali, come indicati nel presente atto istitutivo, e che quindi il relativo possesso, ai fini tributari, compete a questi ultimi. … Gli eventuali dividendi verranno quindi attribuiti dal Trustee direttamente ai Beneficiari Finali al momento della cessazione del Trust, salvo diversa determinazione del Trustee. Il Trust in oggetto è infatti qualificabile come Trust “nudo”, nel senso che, sotto il profilo fiscale, tale Trust è caratterizzato da un diritto pieno ed incondizionato dei Beneficiari Finali a ricevere, per trasparenza, il reddito prodotto dai beni in Trust nella loro specifica conformazione».

È costituita, a favore del Disponente/Beneficiario una rendita annuale pari al 50 per cento dei dividendi annuali che eventualmente le società Alfa e Beta deliberassero di distribuire a favore dei propri soci.

Inoltre «Laddove siano cedute, in tutto o in parte, le quote delle società “ALFA S.R.L.” e “BETA S.R.L.” in costanza del trust e ove, dunque, ciò non determini l’attuazione dello scopo del trust e con esso la cessazione dei suoi effetti, in luogo della erogazione della rendita di cui al comma che precede, il Trustee è obbligato ad erogare al Disponente, a titolo di rendita annuale, in quote costanti ed avuto riguardo alla durata del trust, una percentuale pari al 10% (dieci per cento) del complessivo corrispettivo di cessione acquisito dal Trustee, al netto delle imposte dovute» (art. 18 atto istitutivo).

Nell’istanza viene rappresentato che, anteriormente alla costituzione del Trust, il Disponente aveva rideterminato il valore delle quote di partecipazione detenute nella Società Alfa alla data del 1° gennaio 2020 effettuando gli adempimenti (redazione della perizia giurata di stima e versamento della prima rata di imposta sostitutiva nella misura dell’11 per cento) previsti dall’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in data 30 giugno 2020.

Il Disponente ha, inoltre, effettuato il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva in data 30 giugno 2021.

In data gg/mm/ 2021, l’Assemblea ordinaria della Società Alfa ha deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi euro 106.615,00 (di cui euro 53.307,50 a beneficio del Trust, medio tempore, divenuto socio di tale società).

In data gg/mm/ 2021, l’Assemblea ordinaria della Società Beta ha deliberato la distribuzione di dividendi per euro 300.000,00 (di cui euro 100.000,00 a beneficio del Trust).

In data gg/mm/ 2021, il Trust ha ceduto alla Società Beta (in cui esso stesso partecipa) la partecipazione detenuta nella Società Alfa. Il corrispettivo di cessione delle quote pattuito a favore del Trust veniva determinato in euro 1.035.000,00.

Tanto premesso, l’Istante chiede di sapere:

  1. se il Trust sia qualificabile come “trust trasparente“, ovvero come “trust misto” (ossia, in parte “trasparente“, in parte “opaco“);
  2. quale sia il regime impositivo dei dividendi distribuiti dalle Società al Trust;
  1. se il Beneficiario «possa avvalersi, ai fini dell’assolvimento delle proprie obbligazioni fiscali conseguenti alla cessione, da parte del Trust», della partecipazione in Alfa, del valore rideterminato anteriormente alla costituzione del Trust e, in caso di risposta negativa, possa avvalersi dell’imposizione sostitutiva prevista sulle plusvalenze da cessioni di partecipazioni;
  1. se l’attribuzione da parte del Trustee al Disponente/Beneficiario dei dividendi distribuiti dalle predette società e del corrispettivo derivante della descritta cessione “costituisca fattispecie imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni“.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

A parere dell’Istante, il Trust si qualifica come “trasparente” in quanto l’atto istitutivo attribuisce al Beneficiario/Disponente il diritto immediato ed attuale di ricevere dal Trustee i redditi maturati dal Trust.

Il Trustee non ha il potere di disporre dei redditi maturati dal Trust a vantaggio di soggetti terzi, diversi dal beneficiario finale, o in caso di premorienza del medesimo, dei suoi eredi. Ha unicamente la possibilità di erogare a propria discrezione, anticipatamente rispetto alla cessazione del Trust, gli eventuali dividendi acquisiti dal Trust, in virtù del possesso delle partecipazioni nelle due società.

Con riferimento alla tassazione dei dividendi distribuiti, l’Istante fa presente in primo luogo che lo stesso ha natura di “ente non commerciale” ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), avendo come attività la mera gestione delle quote costituite in Trust in funzione della loro liquidazione.

Al riguardo, l’Istante evidenzia che la giurisprudenza di legittimità con riguardo alle holding ha affermato che in tanto è possibile qualificare come commerciale l’attività svolta, in quanto, in ragione delle quote di partecipazione di cui è titolare, la stessa sia in grado di determinazione delle scelte d’impresa delle società partecipate, non limitandosi al mero esercizio dei diritti afferenti la partecipazione (v. Sentenza Cass. n. 5520/2017).

Nel caso di specie, le quote possedute dal Trust nelle due società non attribuiscono al medesimo il controllo nelle scelte delle società partecipate.

Alla luce della sua qualificazione quale ente non commerciale l’attribuzione dei dividendi provenienti dalle due società partecipate non sono assoggettati a ritenuta ai sensi dell’articolo 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e devono essere imputati per trasparenza al Disponente/Beneficiario del Trust, in capo al quale concorreranno alla formazione del reddito imponibile soggetto alle aliquote Irpef progressive.

In merito alla tassazione del reddito derivante dalla cessione della partecipazione nella Società Alfa, l’Istante ritiene che si realizzi in capo al Trust, ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, un reddito diverso ci cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir e che la relativa plusvalenza determinata ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del medesimo testo unico debba essere tassata in capo al “beneficiario individuato“.

Pertanto, tenuto conto che il Beneficiario ha rideterminato il valore delle quote di partecipazione della Società Alfa, l’Istante ritiene che lo stesso possa utilizzare tale valore ai fini della determinazione della plusvalenza.

In subordine, qualora non venga riconosciuta la possibilità di utilizzare il valore rideterminato alla data del 1° gennaio 2022, l’Istante ritiene che lo stesso Beneficiario debba assoggettare la plusvalenza realizzata l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

In merito all’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di trust, l’Istante ritiene che, nel caso di specie, agli atti di attribuzione dei dividendi e del corrispettivo della cessione delle partecipazioni vincolate in trust al beneficiario individuato non debba essere applicata l’imposta di donazione in assenza della “necessaria alterità tra disponente e beneficiario che è presupposta dal tributo sulle donazioni” e della “connotazione liberale dell’attribuzione finale”.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che è stato formalmente riconosciuto dall’ordinamento italiano per effetto della legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della “Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento“, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985 (in seguito “Convenzione”).

Ad oggi, non vi è una specifica normativa interna che disciplini questo istituto sotto il profilo civilistico; pertanto, il riferimento normativo fondamentale in materia di trust resta la Convenzione.

La Convenzione nulla dispone sul trattamento tributario dei trust, pertanto l’individuazione del relativo regime impositivo è lasciata all’autonomia dei singoli Stati.

Nell’ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è stato modificato l’articolo 73 del Tuir con l’inserimento del trust tra i soggetti passivi IRES, l’introduzione di specifici criteri per la determinazione della residenza del trust, nonché l’individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con “beneficiari individuati” (cosiddetto “trust trasparente“), da quello senza beneficiari individuati (cosiddetto “trust opaco“).

In particolare, nel caso di trust trasparente“, l’articoli 73, comma 2, ultimo periodo, del Tuir prevede che «nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali» e l’articolo 44, comma 1, lettera gsexies), del medesimo testo unico, che costituiscono redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2» indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza.

Ai fini della qualificazione di un trust come “trasparente“, nelle circolari n. 48/E del 2007 e n. 61/E del 2010, rileva la circostanza che il beneficiario abbia il diritto a pretendere il pagamento di somme da parte del trustee.

È necessario, infatti, che il beneficiario non sia solo puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto a pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Ai fini della determinazione del reddito, nel caso di trust non commerciale (come nella fattispecie in esame, secondo quanto affermato dall’Istante, aspetto non oggetto di esame in questa sede), il reddito è determinato ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui «Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva».

Il reddito complessivo, determinato in base alle singole categorie reddituali, deve essere imputato per trasparenza e tassato in capo al beneficiario secondo le proprie aliquote personali.

Nel caso di specie, il Disponente del Trust è anche Beneficiario e secondo quanto riportato all’art. 17 dell’atto istitutivo, «Ai fini fiscali, il Disponente precisa che i redditi dei beni in Trust andranno inderogabilmente attribuiti ai Beneficiari Finali, come indicati nel presente atto istitutivo, e che quindi il relativo possesso, ai fini tributari, compete a questi ultimi  Gli eventuali dividendi verranno quindi attribuiti

dal Trustee direttamente ai Beneficiari Finali al momento della cessazione del Trust, salvo diversa determinazione del Trustee. Il Trust in oggetto è infatti qualificabile come Trust “nudo”, nel senso che, sotto il profilo fiscale, tale Trust è caratterizzato da un diritto pieno ed incondizionato dei Beneficiari Finali a ricevere, per trasparenza, il reddito prodotto dai beni in Trust nella loro specifica conformazione».

In altri termini, in base all’atto istitutivo, i redditi prodotti dal Trust andranno ” inderogabilmente” attributi al Beneficiario/Disponente e gli eventuali dividendi verranno attribuiti allo stesso dal Trustee al momento della cessazione del Trust.

Inoltre, secondo quanto rappresentato, l’articolo 18 dello Statuto prevede che il ” Trustee è obbligato a devolvere al Disponente a titolo di costituzione di rendita annuale una percentuale pari al 50% dei dividendi annuali” distribuiti dalle due società e in caso di cessione in tutto o in parte delle due quote, senza che sia raggiunto lo scopo attuativo del Trust, l’obbligo di erogare al Disponente a titolo di rendita annuale una percentuale pari al 10% del complessivo corrispettivo di cessione acquisito dal Trustee.

Tali previsioni portano a ritenere che, nel caso di specie, il Beneficiario/Disponente possa considerarsi quale “beneficiario individuato” ai sensi del richiamato articolo 73, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, avendo lo stesso un diritto a pretendere dal Trustee.

Conseguentemente, il reddito prodotto dal Trust sarà imputato e tassato per trasparenza, in capo al medesimo Beneficiario, come reddito di capitale che concorre alla formazione del suo reddito complessivo

Con riferimento ai dividendi distribuiti dalle Società Alfa e Beta nel 2021, in linea con quanto sopra illustrato, gli stessi concorreranno integralmente alla formazione del reddito complessivo del Trust e, pertanto, saranno assoggettati a tassazione in capo al Beneficiario per trasparenza come sopra illustrato.

Relativamente alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione della Società Alfa alla Società Beta, nel medesimo periodo d’imposta, si fa presente che la stessa costituisce un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir assoggettabile ad imposizione sostitutiva nella misura del 26 per cento ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 in capo al Trust e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 143 del Tuir.

Ai fini della determinazione della predetta plusvalenza, non potrà essere utilizzato il valore rideterminato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, della partecipazione in Alfa, da parte del Beneficiario anteriormente alla costituzione del Trust.

Risulta, infine, assorbito l’ultimo quesito relativo alla rilevanza ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni dell’attribuzione da parte del Trustee al Disponente/Beneficiario dei dividendi distribuiti nel 2021 dalle predette società e del corrispettivo derivante della descritta cessione.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.