Agenzia delle Entrate – Risposta n. 419 del 5 agosto 2022

Articolo 1, comma 5 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73. Contributo a fondo perduto e cessione di ramo d’azienda.

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO 

L’istante è titolare di impresa individuale svolgente attività di … nel periodo oggetto di confronto 01/04/2020-31/03/2021, che ha effettuato una cessione di ramo di azienda, con atto notarile del ../../2021, e variato l’attività principale, essendo passato da codice di attività ATECO XXXXXXXXX a codice di attività YYYYYYYY (attività professionale).

Inoltre, l’impresa individuale prima del passaggio di attività, ha comunicato alla camera di commercio, un periodo di sospensione di ogni attività, senza cancellare la P. Iva, e, successivamente, la cancellazione dal registro delle imprese, avendo avviato una attività professionale.

Tanto premesso, l’istante ha presentato istanza di interpello avente ad oggetto le modalità di determinazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 chiedendo, in particolare, se gli importi riscossi per la cessione del ramo d’azienda debbano essere considerati al fine del calcolo della differenza del fatturato medio mensile (quesito n. 1).

Inoltre l’istante chiede se la variazione del codice attività, nonché del regime fiscale, essendo passato da una attività di impresa commerciale ad una di lavoro autonomo pur mantenendo la medesima partita iva, consenta di accedere al contributo di cui all’oggetto (quesito n. 2).

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

In merito al primo quesito, poiché il comma 8 dell’art. 1 del decreto legge n. 73 del 2021 fa espresso riferimento «…all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi… » e considerato che l’importo riscosso per la cessione di ramo d’azienda non rientra nel campo di applicazione dell’Iva, né è soggetto ad obbligo di emissione fattura, l’istante ritiene che gli importi riscossi a seguito dell’atto di cessione del ramo d’azienda non debbano essere considerati nel confronto tra i periodi 01/04/20-31/03/21 e 01/04/2019- 31/03/20 per il calcolo della differenza del fatturato e dei corrispettivi.

In merito al secondo quesito, l’istante osserva che il comma 5 del suddetto articolo stabilisce che il contributo è riconosciuto sia per attività di impresa sia che per attività professionale; pertanto il passaggio di attività da l’uno all’altro nel periodo di osservazione non dovrebbe causare di per sé ostacolo al riconoscimento del contributo.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti per la fruizione del credito d’imposta di seguito descritto, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

L’articolo 1, comma 5, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Ai sensi del comma 8, «Il contributo di cui al comma 5 spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.».

Con specifico riferimento a tale contributo, l’istante ha rappresentato: di essere titolare di impresa individuale svolgente attività di …nel periodo oggetto di confronto 01/04/2020-31/03/2021. Ha, altresì, rappresentato di aver effettuato una cessione di ramo di azienda con atto notarile del ../…/2021 (da informazioni reperite in anagrafe tributaria, l’atto di cessione è del giorno xx maggio 2020, ndr) e di aver variato l’attività esercitata con la stessa partita Iva, dichiarando l’avvio di un’attività di lavoro autonomo.

Al riguardo, si precisa che con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 – seppure in relazione al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto rilancio, al paragrafo 5.1, è stato specificato che «Resta fermo che i soggetti dante causa delle operazioni di riorganizzazione realizzate nel periodo sopra menzionato, qualora possiedano i requisiti per accedere al contributo qui in esame, devono tener conto degli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato. In altri termini, non dovranno considerare ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 3 e 4 gli ammontari relativi all’azienda o al ramo d’azienda oggetto di trasferimento.».

Pertanto, nel determinare l’ammontare del fatturato medio da porre a confronto per la verifica dei requisiti di accesso al contributo, l’istante dovrà elidere le somme riferibili all’imprese ceduta.

Quanto al secondo quesito, tenendo conto della finalità del contributo qui in esame e considerando che tra i soggetti fruitori vi siano sia i soggetti che svolgono attività d’impresa sia i lavoratori autonomi, si ritiene che il passaggio dall’attività di impresa a quella professionale non determini alcun effetto sulle modalità di fruizione del contributo.

In conclusione, dunque, l’istante deve determinare la riduzione del fatturato rispetto ai 12 mesi precedenti, prescindendo dalla circostanza che l’ammontare del «fatturato e dei corrispettivi» sia riconducibile ad attività d’impresa ovvero ad attività di lavoro autonomo, senza tener conto di quanto realizzato dall’azienda oggetto di cessione nel periodo d’imposta 2020.