CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 ottobre 2022, n. 30409

Licenziamento – Superamento del periodo di comporto – Assenze da infortunio sul lavoro – Esclusione – Ricorso per revocazione – Inammissibilità

Fatti di causa

1. C. B. ha proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 13935 del 2017 con la quale questa Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte di appello di Bologna, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per avvenuto superamento del periodo di comporto.

2. Deduce il ricorrente che solo successivamente alla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione aveva reperito documentazione, esistente presso l’Inps e presso l’Inail, dalla quale era possibile evincere che numerose assenze erano state calcolate dagli enti preposti per infortunio e non per malattia. Inoltre, dalla stessa documentazione, era emersa anche una difformità tra l’imputazione delle assenze nelle buste paga e quelle risultanti presso gli enti previdenziali.

3. Pertanto, ritenendo che ricorresse la previsione degli artt. 391 ter e 395 comma 1 n. 3 c.p.c., ha chiesto la revocazione della sentenza per violazione degli artt. 1175, 1375, 1460, 1218 c.c., dell’art. 2110 c.c. e dell’art. 52 del c.c.n.l. di categoria.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative

Ragioni della decisione

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Va qui preliminarmente rammentato che è possibile chiedere la revocazione della sentenza o dell’ordinanza della Corte di Cassazione nelle seguenti ipotesi:

– ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. se il provvedimento è affetto da errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c..

Tale errore è ravvisabile quando la decisione risulti fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa oppure quando sia supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita. In entrambi i casi il fatto non deve essere stato un punto controverso sul quale la sentenza o l’ordinanza della Cassazione ebbe a pronunciare.

– ai sensi dell’art. 391 ter c.p.c., per i motivi indicati dall’art. 395 primo comma nn.1, 2, 3 e 6 c.p.c. nel caso in cui la Corte abbia deciso nel merito.

5.2. Orbene nel caso in esame il ricorrente chiede la revocazione della sentenza di questa Corte ai sensi dell’art. 391 ter e in relazione all’art. 395 primo comma n. 3 c.p.c. ed evidenzia che alla luce della documentazione rinvenuta successivamente alla pronuncia di cui è chiesta la revocazione non vi sarebbero i presupposti per ritenere superato il periodo di comporto e dunque il licenziamento intimato al ricorrente sarebbe illegittimo.

5.3. Rileva tuttavia il Collegio che la decisione di cui è chiesta la revocazione non contiene alcuna statuizione di merito da parte della Corte inerente il licenziamento.

5.4. Con la sentenza, per quanto interessa, è stata confermata la decisione di appello che, nel valutare le assenze del lavoratore, aveva escluso che le stesse fossero in parte riferibili ad infortuni sul lavoro e dunque non computabili nel periodo di comporto.

5.5. Nessuna decisione nel merito è stata adottata dalla Corte di Cassazione con riguardo al licenziamento ed alle assenze computate prima dall’Azienda e poi dal Tribunale che aveva confermato la legittimità del recesso.

5.6. L’unica statuizione nel merito della sentenza di cui è chiesta la revocazione attiene al diverso capo della sentenza con cui era stata accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo eventualmente dovuto a titolo di contributo unificato.

5.7. Questa Corte – dopo aver ricordato che il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio non può essere chiamato a versare, pur nel ricorso dei presupposti processuali, l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato per effetto del mancato accoglimento del ricorso per cassazione – ha deciso nel merito la controversia sul punto dichiarando l’insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del B..

5.8. Si tratta tuttavia di decisione nel merito che in nessun modo è collegata con la domanda di revocazione del diverso capo della decisione, esperibile soltanto per un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa (art. 395 n. 4 c.p.c.).

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, e tenuto conto di quanto affermato da questa Corte con la sentenza delle sezioni unite n. 4315 del 20/02/2020, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.