CONSOB – Delibera 28 luglio 2022, n. 22422
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni
Art. 1
Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti
1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, è modificato come segue:
a) nella Parte II, Titolo II, Capo I, all’art. 35, comma 1, lettera e), le parole «nell’allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell’art. 3, comma 1, lettera a),»;
b) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione IV, all’art. 72, comma 4:
i) nel primo periodo, le parole «della società di gestione accentrata e con le modalità da questa» sono sostituite dalle seguenti: «del depositario centrale e con le modalità da questo»;
ii) nel secondo periodo, le parole «la società di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «il depositario centrale»;
c) nella Parte III, Titolo III, Capo III, all’art. 133-bis:
i) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le società italiane con azioni negoziate nei mercati regolamentati e, qualora lo statuto preveda la facoltà indicata nell’art. 83-duodecies, comma 5, del testo unico, le società con azioni negoziate nei sistemi multilaterali di negoziazione disciplinano nel proprio statuto i criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la società nel caso in cui la richiesta dei dati identificativi degli azionisti sia effettuata dai soci ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.»;
ii) nel comma 3, le parole «all’ipotesi prevista nell’art. 83-duodecies, comma 3, del testo unico, tali oneri sono interamente a carico della società» sono sostituite dalle seguenti: «per le ipotesi previste nell’art. 83-duodecies, comma 3, del testo unico ulteriori rispetto a quella del comma precedente, tali oneri sono a carico della società solo per la metà»;
d) nella Parte III, Titolo IV, Capo II:
i) all’art. 135, comma 1, la parola «, “partecipante”» è soppressa e le parole «nell’art. 1 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «nell’art. 2 del provvedimento unico sul post-trading adottato dalla Consob e dalla Banca d’Italia il 13 agosto 2018»;
ii) all’art. 136:
1. nel comma 1, le parole «alla società di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «al depositario centrale»;
2. nel comma 3, primo periodo, le parole «alla società di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «al depositario centrale» e, nell’ultimo periodo, le parole «La società di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «Il depositario centrale»;
3. nel comma 7, lettera a), le parole «la società di gestione accentrata» sono sostituite dalle seguenti: «il depositario centrale»;
e) nella Parte III, titolo V-bis, Capo I, Sezione III, all’art. 144-sexies, comma 4-quater, le parole «dall’art. 23 del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dall’art. 43 del provvedimento unico sul post-trading adottato dalla Consob e dalla Banca d’Italia il 13 agosto 2018».
Art. 2
Disposizioni finali
1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.