CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31396

Rapporto di lavoro – CCNL collaboratori domestici – Rapporto di lavoro subordinato – Sussistenza – Differenze retributive

Rilevato che

1. Con sentenza n. 188 del 9.4.2021 la Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale di Benevento e respingendo l’appello proposto da M.M., ha accolto parzialmente la domanda proposta nei confronti di G.C. per l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in qualità di collaboratrice domestica, per il periodo agosto 2007-giugno 2011, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma (inferiore a quella richiesta dalla lavoratrice, in considerazione dell’accertamento di un orario di lavoro diverso da quello allegato nel ricorso introduttivo del giudizio) pari a euro 9.173,49 dovuta alle differenze retributive parametrate al livello B del CCNL collaboratori domestici.

2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la lavoratrice con due motivi; il C. è rimasto intimato.

3.Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2099, 2107, 2108, 2109, 2110 c.c., 36 Cost. nonché vizio di motivazione (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, ignorato le risultanze delle prove costituite dalle dichiarazioni delle parti e dalle deposizioni dei testimoni, e avendo trascurato di trarre, dal suddetto materiale istruttorio, le conseguenti decisioni in punto di orario di lavoro osservato dalla lavoratrice.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115, 116, 345 c.p.c. e omessa motivazione su un punto decisivo (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato i conteggi delle differenze retributive allegati al ricorso e omesso di nominare un CTU.

3. I motivi sono inammissibili in quanto si sostanziano, anche nella parte in cui denunciano la violazione di norme di diritto, in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (ossia nel testo successivo alla modifica di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha molto limitato l’ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione).

Come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo, cioè con l’erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest’ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

4. In tema di valutazione delle prove, poi, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 4699 e 26769 del 2018; Cass. n. 1229 del 2019; v., da ultimo, pure Cass. n. 24395 del 2020).

5. Nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto delle deposizioni testimoniali, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto all’orario di lavoro osservato dalla M.) non consentita in questa sede di legittimità, non solo in virtù del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5, ma, a maggior ragione, a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014).

6. Inoltre, la Corte di merito ha rilevato che i conteggi allegati al ricorso non potevano essere utilizzati (in quanto elaborati su presupposti costitutivi non integralmente provati), che la richiesta – rivolta alla lavoratrice ricorrente – di rielaborare ulteriori conteggi sulla base delle specifiche indicazioni assegnate dal giudice di primo grado (sulla base dei fatti ritenuti provati) non era stata osservata e che il Tribunale aveva, conseguentemente, preso a base di riferimento i parametri retributivi considerati nei conteggi prodotti dal datore di lavoro nella misura in cui erano coerenti con le risultanze istruttorie (senza, dunque, operare alcun acritico recepimento dei suddetti conteggi), e tali circostanze non sono state puntualmente illustrate e censurate dal ricorrente.

7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione del controricorrente.

8. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.