CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2022, n. 31534

Lavoro straordinario – Compenso – Calcolo della somma spettante al lavoratore – CCNL

Rilevato che

con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Roma con la quale era stata accolta l’opposizione a precetto – intimato da R.D. alla “H.S. s.r.l.” sulla base di sentenza (n. 10809/2014) di condanna del sig. I.C. al pagamento, in favore della lavoratrice, del compenso per lavoro straordinario per 7,5 ore settimanali sulla scorta del III^ livello apprendista con relative incidenze su 13ma e TFR – proposta dalla citata società nei confronti della lavoratrice medesima; ciò sul rilievo che «la determinazione del credito deve compiersi con una operazione che rimane tutta interna al titolo (…): e dunque, “nulla quaestio” quando il titolo contiene l’esatto ammontare del credito;

allorché invece manchi tale indicazione, è necessario che il titolo contenga l’elemento attraverso il quale è possibile – mediante un mero calcolo aritmetico – pervenire alla somma richiesta con il precetto»; e, nel caso, nel titolo in questione non era stato indicato «alcun dato retributivo, da cui poter calcolare il compenso spettante per ogni ora di lavoro straordinario, nonché la conseguente incidenza dello straordinario su TFR e 13ma»;

per la cassazione della decisione ha proposto ricorso R.D., affidato a tre motivi;

la “H.S. s.r.l. Unipersonale” ha resistito con controricorso;

il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che

con il primo motivo la ricorrente – denunciando omesso esame rispetto ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nonché violazione degli artt. 474 c.p.c., 475 c.p.c., 480 c.p.c., 36 Cost., 111 Cost., 2099 c.c.e 1365 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice di appello, confermando, pur con diversa motivazione, la statuizione di annullamento del precetto contenuta nella pronunzia di primo grado, abbia omesso di considerare che i dati (ivi compreso il ccnI applicabile, individuabile sulla base della motivazione della sentenza) su cui determinare la somma delle retribuzioni precettate erano “tutti contenuti nel titolo esecutivo”, sicché la motivazione è da considerare e ingiusta ed errata in fatto, dovendo, eventualmente, essere solo ridotto l’importo precettato;

con il secondo motivo – denunciando omesso esame rispetto ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – auspica che il predetto giudice, per economia processuale, nel cassare la sentenza, obblighi, con una pronuncia pur irrituale, il giudice di rinvio a trasmettere il processo in primo grado al fine di instaurare correttamente il contraddittorio, così consentendo alla lavoratrice di dimostrare che l’opponente era una “fictio iuris” creata ad arte dal debitore per eludere il titolo “de quo”, avuto riguardo alle ragioni, indicate nella memoria difensiva di primo grado, che avevano “spinto il C. a costituire l’H.S.”, incentrate sul rilievo che quest’ultimo, lungi dall’aver ceduto la sua impresa, attraverso lo schermo della personalità giuridica della società, continuava a gestire il salone di parrucchiere ove aveva prestato attività la lavoratrice;

con il terzo motivo – denunciando violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – evidenzia l’esistenza di una ragione “che potrebbe rendere superfluo il deferimento della causa ai giudici territoriali”, essendo l’opposizione a precetto da rigettare, “sic et simpliciter”, perché la sentenza n. 10809/2014, “essendo passata in giudicato, fa stato, ex art. 2909 c.c. anche nei riguardi dell’avente causa”.

Ritenuto che

il primo motivo va disatteso, con assorbimento degli altri due;

in primo luogo la censura non si confronta con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, incentrata sulla mancanza, nel titolo, di un “dato retributivo” da cui poter calcolare la somma spettante al lavoratore; l’assunto, contenuto in ricorso, secondo cui il ccnI di riferimento, sulla cui base conteggiare il credito, sarebbe stato comunque individuabile mediante lettura della parte motiva della sentenza, non si correla infatti con la statuizione, che, richiedendo un dato “numerico”, non aveva posto in discussione l’applicabilità al rapporto del predetto ccnI;

in secondo luogo, ove anche volesse interpretarsi il motivo nel senso che, una volta individuato il ccnI applicabile, le relative tabelle retributive costituiscono quel “dato retributivo” utile alla quantificazione, la censura sarebbe comunque inammissibile, poiché, anche avuto riguardo al più recente indirizzo in materia (di cui è espressione, tra l’altro – sulla scorta di Cass., sez. un., 2/07/2012, n. 11066 -, Cass. 21/12/2016, n. 26567, ove è statuito che «Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato»), occorre, onde evitare che l’esecuzione forzata venga trasformata nel luogo deputato a determinare, se non proprio ad accertare, i crediti non quantificati in sede di cognizione, che le predette tabelle siano state ritualmente acquisite al procedimento “presupposto” (v., sul tema, Cass. 17/01/2013, n. 1027, ove, in motivazione, è precisato che l’integrazione extra-testuale del titolo è consentita pur sempre «a condizione che delle relative questioni si sia trattato nel corso del processo e che esse possano intendersi come univocamente definite»); e, nel caso, non risulta dal ricorso per cassazione che ciò sia avvenuto;

le spese di lite possono essere tuttavia compensate tra le parti, atteso l’orientamento non sempre nitido, sul tema dei presupposti e dei limiti dell’interpretazione “extratestuale” del titolo, della giurisprudenza;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.