CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2022, n. 33017

Licenziamento – Illegittimità – Insussistenza del giustificato motivo oggettivo – Ricorso – Cessata materia del contendere – Estinzione del giudizio

Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di L’AQUILA, in parziale accoglimento del reclamo proposto da S.D. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo in data 30.12.2017, annullava il licenziamento che la datrice di lavoro C. s.p.a. aveva intimato alla S. per inesistenza del giustificato motivo oggettivo posto base del recesso datoriale e condannava detta società a reintegrare la S. nel posto di lavoro in una sede vicina al suo domicilio e conservando l’orario full time, nonché a risarcire alla stessa il danno nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, ed al versamento dei contributi dal giorno del recesso a quello dell’effettiva reintegra; condannava inoltre la C. al pagamento delle spese del giudizio di opposizione e del grado di reclamo, come liquidate.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, riteneva l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice per insussistenza del giustificato motivo oggettivo; motivo che riteneva non potesse essere ravvisato, come sostenuto dalla C., nella circostanza che era stato chiuso il punto vendita di Colonnella (ciò essendo un dato pacifico, né pretendendo la lavoratrice di continuare a prestare la propria attività a Colonnella), ma nel fatto che non poteva il rifiuto della lavoratrice, peraltro legittimo, alla riduzione unilaterale dell’orario di lavoro, giustificare il licenziamento, così come il licenziamento non trovava giustificazione nel non aver quella accettato il trasferimento a Milano (e da ultimo a Roma) al fine di conservare l’orario pieno di lavoro.

4. Avverso tale sentenza la C. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.

5. Ha resistito l’intimata, con controricorso.

6. Con successiva istanza congiunta, depositata telematicamente il 21.7.2022, due dei rispettivi procuratori delle parti private hanno chiesto a questa Corte l’estinzione del giudizio per l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

5. Con memoria datata 16.9.2022, il P.G. presso questa Corte, prendendo atto di quanto richiesto dalle parti private, ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio, con le conseguenze di legge.

Ragioni della decisione

1. Rileva il Collegio che l’istanza congiunta, con la quale le parti private hanno chiesto di dichiarare estinto il giudizio per l’intervenuta cessazione della materia del contendere, come esposto nella stessa e comprovato dai documenti prodotti in allegato ad essa, riflette una soluzione transattiva complessiva di tutto il contenzioso pendente inter partes (non solo relativo al procedimento che qui ci occupa), mediante la sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione giudiziale.

2. Ebbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite (cfr. Cass., S.U. n. 21217/2021, e, da ultimo, Cass., S.U. n. 5625/2022), tanto determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, atteso che l’accordo raggiunto ha fatto venir meno l’interesse (soggettivo delle parti ed oggettivo, stante la definizione della res controversa) all’esame del ricorso.

3. Le spese di lite, quindi, possono essere integralmente compensate.

4. Inoltre, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis; invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non è applicabile nel caso in cui l’inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta alla sua proposizione per intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. ex multis, da ultimo, la già cit. Cass., S.U. n. 5625/2022).

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa integralmente le spese processuali.