Corte di Cassazione ordinanza n. 26559 depositata il 9 settembre 2022
il ricorrente deve produrre, al momento della costituzione in giudizio, (anche) «l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato»
Rilevato che:
1. – con sentenza n. 1141/27/16, depositata il 23 marzo 2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, pronunciando sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, ed in riforma clella decisione di prime cure, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio col quale erano state impugnato tre cartelle di pagamento emesse dietro iscrizione a ruolo delle imposte di reçJistro, ed invim, dovute dalla contribuente;
– il giudice del gravame ha ritenuto che, – essendone gravato il contribuente, – difettava la prova relativa alla data di notifica delle cartelle esattoriali, così che non risultava «possibile … verificare l’osservanza del termine per la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio» stabilito (in 60 giorni) dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, c. 1, e, pertanto, andava rilevata di ufficio l’inammissibilità del ricorso (d.lgs. n. 546, cit., art. 22, c. 2);
2. – La Greca Angela ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria;. l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Considerato che:
1. – ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, deducendo che: – la disposizione applicata (art. 22′., c. 2, cit.) ha riguardo all’inammissibilità conseguente a tardiva costituzione in giudizio, non anche a quella correlata alla (tardiva) proposizione del ricorso; – la questione relativa alla tempestiva proposizione del ricorso era stata (implicitamente) definita con la pronuncia di accoglimento (nel merito) della domanda; – la questione rilevata di ufficio dalla Commissione tributaria regionale non era stata dedotta dall’Agenzia ed il difetto di un’eccezione, sul punto, doveva ritenersi sintomo di un comportamento incompatibile con la volontà di farla valere; – qualora detta questione sollevata da controparte, però, essa esponente era nella possibilità di produrre la documentazione relativa alla notificazione delle cartelle sin dal giudizio di primo gr21do;
2. – il ricorso è fondato e va accolto;
3. – la questione relativa alla tempestività del ricorso introduttivo del giudizio (d.lgs. 546 del 1992, art. 21, c. 1), così come assume la ricorrente, non era stata, in effetti, dedotta dalla controparte processuale ma, ciò non di meno, rimaneva rilevabile di ufficio venendo in rilievo fattispecie processuale (decadenza) sottratta alla disponibilità delle parti;
3.1 – la Corte, però, ha già avuto modo di rilevare che:
– l’adempimento prescritto dal lgs. n. 546 del 1992, art. 22, c. 4,
– alla cui stregua il ricorrente deve produrre, al momento della costituzione in giudizio, (anche) «l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato», – non è sanzionato, in caso di inosservanza, anche se alla produzione in discorso si correla la stessa possibilità di rilevare la tempestività, o meno, del ricorso introduttivo (il cui termine di decadenza decorre, per l’appunto, dalla data di notificazione dell’atto impugnato);
– nel contesto regolatorio di cui all’art. 22, cit., deve riconoscersi che, laddove sorgano contestazioni sulla documentazione prodotta dal ricorrente, il giudice sia tenuto ad ordinare l’esibizione degli originali degli atti e dei documenti oggetto di contestazione (art. 22, c. 5);
se, pertanto, venga sollevata la questione relativa all’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio (ai-t. 21, c. 1), per inosservanza del termine perentorio di legge (60 giorni), dietro contestazione dei documenti prodotti, il giudice è tenuto a disporre l’esibizione degli originali degli atti stessi al fine di verificare la tempestività, o meno, dell’originario ricorso (Cass., 10 novembre 2020, n. 25107);
3.2 – a maggior ragione, pertanto, il giudice deve ritenersi tenuto ad ordinare la produzione della documentazione in questione, allorchè intenda porsi di ufficio la questione relativa all’ammissibilità del ricorso;
– è stato, difatti, affermato che «Nel processo tributario, il giudice deve concedere termine al ricorrente affinché provveda al deposito dell’atto impugnato la cui mancata produzione determini incertezza in ordine alla tempestività del ricorso, atteso che l’art. 2.2, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale, ove sorgano contestazioni, il giudice tributario ordina l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, consente di escludere la sanzione dell’inammissibilità, non espressamente comminata, se sia possibile accertare la sostanziale regolarità dell’atto e l’osservanza delle regole processuali fondamentali.» (Cass., 12 ottobre 2016, n. 20612);
4. – l’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia elle, in diversa composizione, procederà al motivato esame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione.