CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 novembre 2022, n. 33108
Lavoro – Corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità – Prova del pagamento delle somme richieste
Rilevato che
– con sentenza del 27 settembre 2021, la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’impugnazione avanzata da K.F. nei confronti della decisione del Tribunale di Forli che aveva accolto l’opposizione proposta dalla P.F.d.R. & C. s.n.c. avverso il decreto ingiuntivo concernente il pagamento di euro 5.598,00 a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 2015, 2016 e 2017 e di quattordicesima per gli anni 2016, 2017 e 2018;
– la Corte, in particolare, condividendo l’iter motivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto comprovato il pagamento delle somme richieste mediante confronto fra i dati annotati sugli estratti conto prodotti e quelli risultanti dalle copie degli assegni, reputando corretto l’esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice di primo grado;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione K.F., affidandolo a due motivi;
– la P.F.d.R. & C. è rimasta intimata;
– è stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Considerato che
– con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 416 comma 3 e 437 comma 2 allegandosi l’erronea ammissione delle copie fotostatiche degli assegni in quanto avvenuta dopo l’iscrizione dell’opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo;
– con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 421 comma e 437 per non aver la Corte pronunziato sul dedotto difetto di motivazione, nella decisione di primo grado, circa l’utilizzazione dei poteri officiosi da parte del giudice;
– i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, sono infondati;
– giova premettere che nel rito del lavoro, l’esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una “semiplena probatio” e l’individuazione “ex actis” di una pista probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26597 del 2020) -nella specie, l‘omessa indicazione dei documenti prodotti nell’atto di costituzione in giudizio (ovvero, nella memoria difensiva depositata dall’attore rispetto alla domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti) e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione, ma la stessa può essere superata per effetto dell’esercizio, in presenza di condizioni idonee a giustificarlo, del potere istruttorio officioso previsto dagli artt. 421 e 437, secondo comma, cod. proc. civ., che pongono un contemperamento al principio dispositivo, sostenuto dall’esigenza della ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro (sul punto, Cass. n. 12902 del 2015);
– è, infatti, da rimarcarsi che nelle controversie di lavoro – e soltanto in queste – per la disparità socio-economica che vi è sottesa e che si riflette sulla stessa configurazione giuridica del rapporto, la normativa processuale consente al giudice del lavoro il dispiego di poteri ben più incisivi di quelli usuali, potendo egli sanare eventuali carenze (cfr. Cass. n. 12573 del 2020, Cass. n. 1995 del 2016; Cass. n. 12210 del 2014) e potendo financo disporre d’ufficio “in qualsiasi momento” l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dai limiti del codice civile, ad eccezione del solo giuramento decisorio, sulla base dell’unico presupposto dell’esistenza di una c.d. pista probatoria dedotta dalle parti, prescindendo quindi da preclusimi e decadenze già verificatesi (su cui Cass. Sez. Un. 17 giugno 2004, n. 11353);
-invero, per quanto concerne i poteri del giudice in ordine all’ ammissione della prova, il primo comma ed il secondo comma dell’art. 421 c.p.c. sono disposizioni che vanno necessariamente lette in modo unitario, come espressione della medesima esigenza volta a contemperare il principio dispositivo con la ricerca della verità materiale cui è ispirato il rito del lavoro, per il carattere costituzionale delle situazioni implicate nel rapporto di lavoro, nella previdenza e nell’assistenza sociale (fra le tante, Cass., n. 18410 del 2013; Cass. n. 13353 del 2012);
nelle specie, la Corte d’appello, con ampia ed argomentata motivazione, ha dato conto della necessità di intervento mediante utilizzo dei poteri istruttori da parte del giudice di primo grado trattandosi di assegni, indicati sin dal ricorso in opposizione, non risultando i documenti nella disponibilità materiale del datore di lavoro il quale, quindi, ha dovuto farne richiesta al traente ed ha indicato l’indispensabilità di essi anche in considerazione della contestazione della lavoratrice;
alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto;
nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’intimata.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.