MINISTERO FINANZE – Decreto ministeriale 10 novembre 2022

Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023. Valore della percentuale di variazione – anno 2022. Valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2021

Art. 1

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a +1,9 dal 1° gennaio 2022.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Art. 3

Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull’indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.