Agenzia delle Entrate – Risposta n. 523 del 21 ottobre 2022

Aliquota IVA zucche di Halloween e zucche ornamentali

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO 

La Società Alfa (in seguito, “Società”, “Istante” o “Contribuente”) dichiara di svolgere l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli all’interno del Mercato Agro-Alimentare e chiede chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alle cessioni delle cosiddette “zucche di Halloween” e, in generale delle zucche ornamentali, in molti casi non commestibili per via della loro consistenza dura e del sapore amaro, se non addirittura della loro tossicità.

A tal fine allega il necessario parere tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

La Società evidenzia altresì che la classificazione botanica delle zucche sia sfuggente e, soprattutto, non riscontrabile dalla documentazione che ne accompagna il commercio.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE 

L’Istante ritiene che alle “zucche di Halloween” e a quelle ornamentali, in quanto prodotti agricoli e non manufatti, non debba applicarsi l’aliquota IVA ordinaria, ma piuttosto:

  1. l’aliquota IVA del 4 per cento se destinate all’alimentazione in quanto ” ortaggi e piante mangerecce“, previsti dal n. 5), della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito “Decreto IVA”);
  2. l’aliquota IVA del 10 per cento se a scopo ornamentale perché “parti di piante destinate ad ornamento“, previste dal n. 20) della Parte III, della medesima Tabella A.

In tali casi, il cedente dovrà utilizzare nei documenti commerciali, quali il documento di trasporto e la fattura, descrizioni quali “zucche di Halloween”, “zucche ornamentali”, “zucche non destinate all’alimentazione”.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Il prescritto parere tecnico dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (in breve, “ADM”) è stato richiesto dal Contribuente solo in relazione a due tipologie di zucche, quelle che normalmente commercializza:

  • zucca cucurbita maxima, con frutto generalmente di forma tonda e di colore giallo-arancio, che può raggiungere anche grandi dimensioni. Per tale motivo è usata prevalentemente a scopo Indicata comunemente come “zucca di Halloween”, è tuttavia edibile e può essere usata anche in cucina;
  • zucca cucurbita lagenaria, il cui frutto generalmente ha una caratteristica “forma di fiasco” ed è usato anch’esso a scopi ornamentali. I gusci vengono talvolta utilizzati come contenitori. Anche questa varietà di zucca è commestibile e può essere consumata cotta.

Pertanto, in relazione a tali tipologie di zucche, con la nota prot. … del  , ADM “Sulla base di quanto dichiarato e dell’istruttoria svolta ritiene che le due varietà di zucca possano essere classificate, nel rispetto delle Regole generali per l’interpretazione della Nomenclatura combinata, nell’ambito del Capitolo 07 della Tariffa Doganale: “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci” alla sottovoce 070993: “Altri ortaggi, freschi o refrigerati”, – “altri”; — “Zucche e zucchine (Cucurbita spp)”.

A supporto della classificazione di questi prodotti al Capitolo 07 della Tariffa Doganale si fa riferimento a quanto indicato nelle Note Esplicative del Sistema Armonizzato che, nelle considerazioni generali al Capitolo 07, specificano che questo Capitolo comprende gli ortaggi o i legumi, di ogni specie, compresi i vegetali previsti nella nota 2 di questo Capitolo, allo stato fresco, refrigerato, congelato (non cotti o cotti in acqua o al vapore) oppure conservati provvisoriamente o anche seccati (compresi quelli disidratati, evaporati o liofilizzati). Le stesse Note relative alla voce 0709 specificano al punto 9) come siano comprese in questa voce le zucche e le zucchine (Cucurbita spp.).

L’esclusione di queste due varietà di zucche dal Capitolo 6 della Tariffa Doganale: “Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale” è determinata dalla Nota l del Capitolo stesso che esclude esplicitamente patate, cipolle, scalogni, agli e gli altri prodotti del Capitolo 7.

Tale esclusione è ribadita dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato che, nelle Considerazioni generali al Capitolo 06, indicano come esso non comprenda sementi, la frutta, come pure alcuni tuberi e bulbi patate, cipolle, cipolline, scalogni e agli mangerecci, che non possono essere differenziati da quelli utilizzati direttamente per l’alimentazione“.

Per quanto riguarda l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di zucche commestibili appartenenti alle tipologie esaminate da ADM, si ritiene che rientrino nell’ambito del n. 5) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA che prevede « ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 – ex 07.03 – ex 07.04)». Infatti l’attuale voce doganale 070993, individuata da ADM nel citato parere, è riconducibile alla voce doganale ex 07.01 della Tariffa in vigore al 31.12.1987, richiamata dalla Tabella A allegata al Decreto IVA. Le cessioni delle due tipologie di zucche prima evidenziate sconteranno dunque l’aliquota IVA del 4 per cento.

Con riferimento alle aliquote IVA applicabili alle cessioni delle altre tipologie di zucche, ad ogni buon fine si ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia UE, l’utilizzo delle aliquote ridotte costituisce un’eccezione all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria e pertanto il loro impiego, per principio generale, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva.

In particolare, la Corte di Giustizia UE, in più occasioni, ha dichiarato che gli Stati membri possono applicare un’aliquota IVA ridotta ad aspetti concreti e specifici di una categoria di prestazioni o di beni per i quali hanno la facoltà di applicare tale aliquota (applicazione selettiva), a condizione di rispettare il principio di neutralità fiscale (cfr., ad esempio, sentenza del 27 febbraio 2014, Pro Med Logistik e Pon gratz (causa C-454/12 e causa C-455/12,EU:C:2014:111, punti da 43 a 45 e giurisprudenza ivi citata).

Si ritiene, pertanto, che l’aliquota del 4 per cento possa essere applicata solo ed esclusivamente alle zucche commestibili benché utilizzabili anche per scopi ornamentali, quali le due tipologie oggetto del parere di ADM.

Per le altre zucche ornamentali, invece, non commestibili o addirittura tossiche, per le quali peraltro ADM non si è pronunciata, non si condivide la soluzione prospettata dal Contribuente: queste (essendo il frutto della pianta) non possono rientrare nel capitolo 6 della Nomenclatura Combinata, richiamato dal n. 20) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, che prevede l’aliquota IVA del 10 per cento per «bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 – 06.02. ex 06.03 – 06.04)». Peraltro nello stesso parere di ADM si legge che le “Note Esplicative del Sistema Armonizzato, nelle Considerazioni generali al Capitolo 06, indicano come esso non comprenda sementi, la frutta, come pure alcuni tuberi e bulbi patate, cipolle, cipolline, scalogni e agli mangerecci, che non possono essere differenziati da quelli utilizzati direttamente per l’alimentazione“.

Si ritiene, pertanto, che alle zucche ornamentali appartenenti a tipologie non commestibili o tossiche, elemento risultante da apposita documentazione, si dovrà applicare l’aliquota IVA ordinaria, nella misura del 22 per cento.