Corte di Cassazione sentenza n. 27439 depositata il 20 settembre 2022
attribuzione categoria catastale – agriturismo e classamento nella speciale categoria D10
RILEVATO CHE:
1. con l’avviso di accertamento n. Fl0161025/2014 del 15 ottobre 2014, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Firenze – Territorio riclassificava nella categoria catastale A/2 quella proposta dalla contribuente (corrispondente alla categoria D/10, attività agrituristica) in modifica della precedente categoria (C/2 magazzino) e con dichiarazione di ruralità del bene, giusta procedura docfa relativa agli interventi edilizi realizzati sull’unità immobiliare situata all’interno del nucleo abitativo della fattoria “Torre Rossa”, ubicata nel Comune di Impruneta, località San Gersolè, avente funzione strumentale all’attività dell’azienda agricola, concernente, tra l’altro, quella dell’agriturismo;
2. la Commissione tributaria provinciale di Firenze, con sentenza n. 1408/3/2016, accoglieva il ricorso avanzato dalla contribuente, considerando la trasformazione edilizia denunciata con la citata procedura connessa all’attività dell’agriturismo e senza variazione della destinazione rurale del bene;
3. la Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia, osservando, anche sulla base della perizia di parte, che la citata trasformazione edilizia del bene non aveva modificato l’originaria destinazione d’uso, che era restata rurale, in quanto strumentale all’azienda agricola, aggiungendo che «una parte non indifferente dell’unità immobiliare in questione (ben 18,24 m2) ha mantenuto l’originaria funzione di magazzino, mentre la restante superfice dell’unità immobiliare è stata parzialmente e temporaneamente adibita ad alloggio per disabili», reputando, per tale via, «poco attendibile l’attribuzione della categoria A/2 di civile abitazione, non sussistendo, per l’ubicazione e la strumentalità dell’unità immobiliare, le caratteristiche di appartenenza dell’immobile alla suddetta categoria» ( così a pagina n. 3 della sentenza in esame);
4. avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite posta elettronica certificata del 26 ottobre 2019, formulando il seguente, unico, motivo d’impugnazione;
5. Eleonora Maggini notificava controricorso in data 5 dicembre 2019, concludendo per il rigetto del ricorso e successivamente, il 16 giugno 2022, depositando memoria ex 378 c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
6. con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, denunciando, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 del lgs. 557/1993 ed allegati Be C al D.M. 16784/2012, premettendo di essere concorde nel considerare il fabbricato oggetto di tassazione destinato ad attività agrituristica, ma lamentando che la Commissione regionale non aveva tenuto conto della citata disposizione ed in particolare dell’art. 9, co. 3-ter, secondo cui «Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis (ndr. che riconosce il carattere di ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola, ivi compreso l’agriturismo), destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A»,
6.1 nello specifico, l’Ufficio ha posto in evidenza che la norma «ha il preciso scopo di individuare, nell’ambito dei fabbricati strumentali, unità abitative non utilizzate come abitazione ( quelli abitativi utilizzati come abitazione sono già compresi nel comma 3), cioè immobili o loro porzioni che per le loro caratteristiche tipologiche sono catastalmente destinate ad abitazione (e quindi censite autonomamente in categoria A}, ma di fatto utilizzate diversamente, ad esempio per agriturismo, per i dipendenti etc., come appunto nel caso in questione: la UIU è utilizzata per agriturismo»;
6.2 l’Agenzia ha, quindi, evidenziato che l’unità in questione «ha caratteristiche abitative tipiche delle abitazioni civili ed in quanto tale da censire nella categoria catastale A/2» e che «il suo “utilizzo” come agriturismo (in quanto compatibile con le caratteristiche tipologiche dell’immobile) è assolutamente legittimo», aggiungendo che la sentenza impugnata, pur riconoscendo che una parte dell’unità immobiliare è destinata ad alloggio, non ha applicato la relativa disciplina;
OSSERVA
7. L’art. 1, co. 5, del d.P.R. n. 139/98 rubricato «Norme sull’accatastamento» dispone che:
«Le costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale “D10 – fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite».
8. L’art. 9, co 3-ter, del decreto legge n. 557/1993 dispone che «Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis (ndr. che sono quelle strumentali allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., tra cui viene esplicitamente indicata quella dell’agriturismo) destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A».
Quindi, la diversa classificazione nelle distinte categorie D10 ed A2 dipende dall’essere l’unità immobiliare oggetto di censimento destinata o meno all’abitazione.
9. Ebbene, questa Corte con la pronuncia n. 20953/2008, dopo un excursus sull’evoluzione normativa in materia catastale ( con riferimento al decreto legge n. 557/1993 ed al d.P.R. n. 139/1998) ha chiarito che «Tali disposizioni, rilevanti a fini catastali e fiscali (cit. d.P.R., art. 3, ndr. 139/1998), non solo introducono, in modo chiaro e definitivo, una distinzione, anche di classamento catastale, fra costruzioni rurali, a seconda che siano destinate ad abitazione ovvero strumentali all’esercizio di determinate attività agricole, mediante attribuzione solo a queste ultime della categoria speciale D10; ma soprattutto, “contrapponendo le due ipotesi e confermando soltanto per la prima la necessità dell’asservimento dell’immobile ad un fondo e della riconducibilità di entrambi ad un unico soggetto (avente un certo tipo di reddito), … implicitamente ma inequivocabilmente chiari[scono] che per gli altri fabbricati [strumentali, non destinati all’abitazione: n.d.r.] rileva soltanto la loro destinazione ad una delle finalità sopra indicate” (Cass. n. 6884/2005, cit., dalla motivazione; in tal senso, anche Cass. n. 9760/2003)» (così Cass. n. 20953/2008 cit.).
Nello stesso senso è stato chiarito che «…allo scopo di riconoscere l’appartenenza di una costruzione strumentale alla categoria catastale 0/10 … non ha più rilievo, a partire dal 30.12.1993, l’asservimento dell’immobile ad un fondo, ma soltanto la sua destinazione ad una delle finalità indicate dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis» (così Cass. n. 14013/2013);
10. Il distinguo operato dall’ufficio, secondo cui l’art. 9, 3 ter, del decreto legge n. 557/1993 avrebbe «il preciso scopo di individuare, nell’ambito dei fabbricati strumentali, unità abitative non utilizzate come abitazione” (quelli abitativi utilizzati come abitazione sono già compresi nel comma 3), cioè immobili o loro porzioni che per le loro caratteristiche tipologiche sono catastalmente destinate ad abitazione (e quindi censite autonomamente in categoria A), ma di fatto utilizzate diversamente, ad esempio per agriturismo» (così a pagina n. 9 del ricordo), non persuade poiché:
- il comma 3-bis dell’art. 9 del decreto legge n. 557/1993 non si occupa dell’attribuzione catastale, ma del carattere di ruralità delle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 c.c.;
- il co. 3 ter, si occupa, invece, dell’attribuzione catastale, stabilendo il Gruppo A per le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, a prescindere dal loro utilizzo;
- l’art. 1, co. 5, del d.P.R. n. 139/98 è testuale nel riconoscere la categoria D10 alle costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche.
11. Tanto ricapitolato sul piano dei principi, va riconosciuto che la Commissione regionale CTR, nella pacifica strumentalità del bene all’attività agrituristica svolta nell’azienda agricola Torre Grossa, ha ritenuto, con apprezzamento di fatto non sindacabile nella sede che occupa, che “una parte non indifferente dell’unità immobiliare in questione (ben 18,24 m2) ha mantenuto l’originaria funzione di magazzino, mentre la restante superfice dell’unità immobiliare è stata parzialmente e temporaneamente adibita ad alloggio per disabili», porzione quest’ultima che, per la sua destinazione transitoria, non può, quindi, comunque essere ricondotta a quella abitativa.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura di cui al dispositivo
13. L’esonero dal pagamento del contributo unificato da parte dell’Agenzia delle Entrate esime dall’attestazione di cui all’art. 13, co, 1-quater, del d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass., SS.UU., 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore di Eleonora Maggini nella misura di 3.000,00 € per competenze e 450,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre accessori.
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