Corte di Cassazione ordinanza n. 28031 depositata il 26 settembre 2022
notifica a mezzo servizio postale
RILEVATO CHE:
La CTR Campania, con la sentenza sopra indicata, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP Salerno n. 15/18/10 e ha dichiarato inammissibile il ricorso iniziale proposto dalla s.d.f. F.lli D. di D.B. e dai soci D.B. e D.A. contro gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate verso la società e i soci recanti maggiori redditi per gli anni 2004 e 2005 e maggiori imposte IRPEF e IVA.
D.B. e D.A.hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
E’ rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO CHE:
1. Non risulta allegato agli atti di causa l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia delle Entrate.
Secondo i principi affermati da questa Corte, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento da allegarsi all’originale a norma dell’art. 149 ultimo comma c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (in termini, Cass. n. 9782 del 1995; Cass. n. 2722 del 2005; Cass. n. 20778 del 2021; v. anche Cass. n. 18361 del 2018; Cass. sez. un. n. 627 del 2008).
Non rinvenendosi tra gli atti alcun avviso di ricevimento che attesti la consegna del plico alla destinataria, deve provvedersi di conseguenza per l’inammissibilità del ricorso.
2. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio, non essendosi instaurato alcun rapporto processuale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater P.R. n. 115 del 2002. sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.