INPS – Messaggio 09 dicembre 2022, n. 4446
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15- Comunicazione completamento graduatorie regionali degli aventi diritto
Si fa seguito al messaggio n. 3820 del 21 ottobre 2022 per comunicare che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’erogazione del contributo di cui all’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (c.d. Bonus Psicologo 2022), sono state elaborate le graduatorie regionali previste dall’articolo 5, comma 8, del decreto interministeriale 31 maggio 2022.
Accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, i soggetti richiedenti potranno visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo assegnato e il codice univoco.
Come già indicato nel citato messaggio n. 3820/2022, dalla data di pubblicazione del presente messaggio decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia.
Il Bonus Psicologo 2022 è riconosciuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 31 maggio 2022, per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, così come specificato al paragrafo 3.2 della circolare n. 83/2022.
Al riguardo, l’articolo 5, comma 6, del citato decreto interministeriale, prevede che l’erogazione del beneficio è garantita dall’INPS “fino a concorrenza delle risorse stabilite nella tabella C allegata al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15”.
Si rammenta che l’INPS provvederà a erogare la prestazione agli aventi diritto, in base alle graduatorie regionali, solo a seguito della verifica dell’avvenuto trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Provincie autonome.
In caso di mancato o parziale trasferimento delle somme dovute all’INPS, la mancanza e/o l’incapienza delle risorse non costituisce motivo di rigetto delle domande per le quali l’erogazione della prestazione sarà sospesa in attesa dei trasferimenti da parte delle Regioni/Province Autonome interessate.
Si ricorda che gli ISEE con presenza di omissioni/difformità, ove non siano stati sanati nei termini indicati dal citato messaggio n. 3820/2022, non sono stati rilevati ai fini della redazione della graduatoria.
Si allegano al presente messaggio i tutorial sull’utilizzo del “codice univoco” sia da parte del beneficiario che da parte del professionista aderente all’iniziativa (Allegati n. 1 e n. 2).
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(testo dell’allegato)
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