Accertamento nullo se basato solo sullo scostamento dagli studi di settore – cassazione sentenza n. 4166 del 2013
Con la sentenza della cassazione n. 4166 del 20 febbraio 2013 viene confermato l’orientamento prevalente della giurisprudenza di considerare non valido l’avviso di accertamento motivato solo sulla base dello scostamento con gli studi di settore. Perché il fisco possa procedere ad accertare maggior imposte del contribuente deve anche chiarire perché ha disatteso le giustificazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio. Per cui la motivazione dell’avviso di accertamento non può ridursi a una semplice rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata con le ragioni in base alle quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.
Gli studi di settore erano considerati, fino alla sentenza della Cassazione del 2009, uno strumento avente forza di presunzione legale relativa.
La Cassazione con la sentenza n. 26635/2009 ha modificato la natura di questo strumento. Infatti il contribuente ora deve presentarsi al contraddittorio con l’amministrazione e fornire prove circa la coerenza del proprio reddito rispetto al settore. Se riuscirà in tale dimostrazione, egli può ottenere l’annullamento dell’accertamento.
Gli studi di settore sono da ritenersi, quindi, delle presunzioni semplici che, per essere utilizzate, devono essere gravi, precise e concordanti: condizioni queste ultime che si verificano non già con il semplice discostamento rispetto agli standard in sé, ma solo in seguito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, a pena di nullità dell’accertamento.
Il contribuente ha, infine, l’obbligo di partecipare a tale contraddittorio con l’amministrazione, altrimenti quest’ultima può motivare l’accertamento sulla base del solo discostamento dagli standard.
Con la sentenza che si analizza (la n. 4166/2013) gli Ermelli hanno ribadito che “non è corretto l’assunto della ricorrente circa il valore di presunzione legale attribuibile ai parametri di cui alla l. n. 549/1995 (art. 3, 181° co. e seg.). Invero le sezioni unite di questa Corte, componendo le divaricazioni anteriormente avutesi sul tema, hanno chiarito, da un lato, che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati (meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento; e dall’altro che nel caso in cui il contribuente non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito; e il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito medesimo (sez. un. n. 26635/2009).”
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