CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 19 dicembre 2022, n. 122
Tasso interessi moratori per ravvedimento operoso
In allegato Ti trasmetto la missiva inviata al Ministro Giancarlo Giorgetti ed al Vice Ministro Maurizio Leo per segnalare la necessità che venga previsto un correttivo normativo che limiti gli effetti negativi in materia di ravvedimento operoso legati alla fissazione, con effetto dal primo gennaio 2023, del tasso legale nella misura del 5%.
Si tratta di argomento di notevole importanza in quanto il marcato incremento del tasso legale rende il ravvedimento operoso molto più oneroso e rischia seriamente di scoraggiare l’utilizzo dell’istituto deflattivo.
Ti invito, pertanto, a diffondere la presente ed il relativo allegato ai Colleghi iscritti agli Ordini da Voi presieduti.
Allegato
Oggetto: Interessi moratori dovuti in caso di ravvedimento operoso ex articolo 13, comma 2, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Ill.mi Signor Ministro e Signor Viceministro,
il ravvedimento operoso, come è noto, è un importante e diffuso strumento di compliance che permette ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente le violazioni tributarie commesse (tipicamente il ritardo nel pagamento) beneficiando di una riduzione delle sanzioni tanto maggiore quanto più celere e tempestiva è la regolarizzazione stessa.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, “Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno”.
Dal 1° gennaio 2022, il saggio degli interessi legali è pari all’1,25 per cento su base annua, per effetto del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 297 del 15 dicembre 2021.
Con il recente e analogo decreto ministeriale del 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 15 dicembre 2022, la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è stata fissata al 5 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
Il sensibile incremento del saggio degli interessi legali nel prossimo anno, oltre a rendere più gravoso l’utilizzo dello strumento deflattivo in oggetto con ripercussioni negative sulla compliance dei contribuenti, comporterà anche effetti distorsivi di particolare rilevanza.
In caso, ad esempio, di versamento tardivo delle imposte entro un anno dalla scadenza originaria, è prevista la possibilità di regolarizzare la violazione, pagando, oltre alle imposte, una sanzione ridotta ad un ottavo del minimo, pari pertanto al 3,75 per cento (la sanzione ordinaria per omesso versamento è infatti pari al 30 per cento).
Alla sanzione così ridotta, vanno poi aggiunti, ai sensi del comma 2 del citato articolo 13, gli “interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno” che, nel 2023, saranno dovuti in misura pari al 5 per cento e, quindi, per un importo superiore, nel caso esemplificato, alle sanzioni contestualmente dovute per la regolarizzazione.
Il che si traduce, evidentemente, in un paradosso che occorrerebbe evitare, anche per non scoraggiare l’utilizzo dell’istituto da parte dei contribuenti.
Si aggiunga, quale ulteriore elemento di valutazione, che la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, in via di approvazione con l’articolo 47 della legge di bilancio per l’anno 2023, prevede la possibilità di estinguere i debiti senza alcun pagamento di sanzioni e interessi: ciò determina l’ulteriore iniquità che coloro che spontaneamente rimuovono le violazioni tributarie con il ravvedimento operoso (evitando quindi l’avvio dell’attività di riscossione) subirebbero un onere sensibilmente superiore rispetto a coloro che, viceversa, si trovano in situazioni di ritardo nei pagamenti decisamente più marcate, che hanno comportato l’iscrizione a ruolo del debito tributario.
Infine, si evidenzia che la misura del tasso legale è legata anche alle dinamiche inflazionistiche che, come noto, in questa fase economica sono strettamente connesse all’aumento dei prezzi delle materie prime (in particolare energetiche) che stanno già mettendo in grave difficoltà imprese e famiglie: l’incidenza degli interessi per perfezionare il ravvedimento operoso appare, quindi, come un’ulteriore gravosa conseguenza che amplifica gli effetti negativi del contesto economico generale.
Per quanto sopra indicato, al fine di non penalizzare ingiustificatamente coloro che, seppur in ritardo, adempiono all’obbligazione tributaria, si chiede di valutare l’opportunità di un intervento normativo che riduca sensibilmente il tasso degli interessi moratori da corrispondere in caso di ravvedimento operoso, eliminando il collegamento “al tasso legale” degli interessi, attualmente previsto dal richiamato comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Confidando in un intervento nel senso auspicato e ringraziando anticipatamente per l’attenzione e la disponibilità, si porgono deferenti saluti.
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