Corte di Cassazione ordinanza n. 29434 depositata il 10 ottobre 2022
IMU – conseguenze dell’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado – in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi – nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l’originale dell’atto impositivo notificato
RILEVATO CHE
I.A. s.n.c. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello del Comune di Lacco Ameno avverso la sentenza n. 900/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2012-2013, ed ha da ultimo depositato memoria difensiva;
il Comune resiste con controricorso
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909, 2719 e 2697 c.c., art. 53 D.lgs. n. 546/1992, 214 e 215 c.p.c., art. 7 L. n. 212/2000 e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia omesso di tenere conto che: il Comune non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui si dava atto che gli atti impositivi notificati erano privi della relativa scheda di accertamento del tributo; essendo rimasto il Comune contumace in primo grado, doveva ritenersi accertato che gli avvisi di accertamento erano stati notificati senza la scheda di accertamento comprendente i dati degli immobili tassati; infine, in ogni caso il contribuente aveva disconosciuto la documentazione prodotta in appello dal Comune circa la notifica degli atti impugnati con gli allegati in essi menzionati;
1.2 con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 7, 1° comma, L. n. 212/2000 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto adeguatamente motivati gli atti impositivi tenuto conto che, trattandosi di IMU, <<per il quale è prevista la procedura di autoliquidazione, il contribuente ha piena conoscenza degli elementi di fatto su cui deve fondarsi la pretesa impositiva>>, senza dare atto della mancata indicazione degli elementi fattuali relativi alla pretesa impositiva con inammissibile integrazione della motivazione nel corso del giudizio da parte del Comune;
2.1 le censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate;
2.2 ai fini di un corretto inquadramento delle questioni introdotte in causa occorre esaminare il dato di riferimento normativo;
2.3 l’art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, riguardo all’applicazione dei tributi locali in potestà non solo ai Comuni ma agli enti locali in genere, prevede, per gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio (come il previgente art. 11, comma 2 bis, d.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli avvisi di accertamento e liquidazione), che tali atti devono recare in allegato o riprodurre nel contenuto essenziale l’atto presupposto al quale facciano eventualmente richiamo, salvo che si tratti di atto <conosciuto>> o (già) <<ricevuto>> dal contribuente;
3.2 a norma del comma 162 sopra citato, gli avvisi devono essere dunque motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati con previsione della possibilità di utilizzo della motivazione per relationem nei limiti dianzi indicati;
3.3 il comma 162 è redatto, invero, in coerenza con le disposizioni dello Statuto del contribuente, in particolare con l’art. 7 della legge 212/2000, dedicato alla chiarezza e alla motivazione degli atti, che ha lo scopo di assicurare ai contribuenti la necessaria chiarezza e trasparenza in ordine all’iter logico seguito dall’amministrazione nella predisposizione dell’atto;
3.4 nel caso di specie, nel ricorso viene riportato questo passaggio degli avvisi di accertamento impugnati: <<…constatato che confrontando i dati contenuti nella dichiarazione ICI/IMU con i dati trasmessi dall’agenzia del territorio relativi ai fabbricati ed ai terreni nel territorio comunale, con i dati forniti dall’ufficio urbanistico comunale e con i versamenti effettuati, come descritto nell’allegata scheda di accertamento (che si intende parte integrante del presente avviso)…>>;
3.4 ha contestato, nel ricorso introduttivo, la mancata allegazione delle schede di accertamento;
3.5 il Comune ha tuttavia prodotto, in appello, gli avvisi di accertamento impugnati con i relativi allegati;
3.5 è opportuno evidenziare, in ordine alle conseguenze dell’intempestiva costituzione in giudizio del resistente in primo grado, che essa implica la sola decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, fermi restando la validità della costituzione e il diritto del resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti (cfr. Cass. nn. 27795/2020, 14638/19; 2585/19; 947/19; 6734/15; 28908/08; 18962/05; 21212/04; 7329/03);
3.6 questi principi sono stati ribaditi dall’ordinanza n. 14567/2021, in cui si afferma che nel processo tributario, in cui è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l’originale dell’atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, unicamente le eccezioni in senso stretto;
3.7 incontestata l’effettuata notifica degli atti impositivi al contribuente, in merito alla dedotta mancanza, nel plico notificato, delle richiamate <<schede di accertamento>>, va confermato il principio, già espresso da questa Corte (cfr. Cass. nn. 16528/2018, 10630/2015, 23920/2013), per cui, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, l’atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito;
3.8 al riguardo, come correttamente evidenziato dalla Commissione Tributaria Regionale, il contribuente ha omesso di fornire alcuna prova contraria all’assunto del Comune, essendosi limitato a disconoscere la conformità delle copie prodotte agli originali ex artt. 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c., fattispecie che tuttavia non riguarda il differente assunto di mancanza di contenuto del plico;
3.9 è d’uopo, infine, evidenziare che in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass. nn. 40276/2021, 10760/2019), come nel caso in esame, in cui l’affermata mancata allegazione delle schede di accertamento agli atti impositivi da parte del Giudice di primo grado non costituiva, in ogni caso, un capo autonomo della sentenza, ma il presupposto logico della decisione di accoglimento dell’impugnazione del contribuente, puntualmente appellata dal Comune anche in merito a tale questione;
4.1 con il terzo motivo la contribuente denuncia, in subordine, violazione <<dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.>> e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale non abbia valutato le prove documentali, prodotte dalla contribuente, circa la dedotta mancata applicazione, da parte del Comune, ai fini del calcolo dell’imposta, della riduzione del 50% prevista per lo stato di degrado degli immobili soggetti a tassazione;
4.2 la Commissione Tributaria Regionale ha respinto la doglianza osservando che il Comune aveva fornito <<prova documentale>> circa l’applicazione della <<prevista riduzione del 50%>> ed il ricorrente ha omesso di riportare il contenuto dell’atto impugnato e della <<scheda di accertamento>> ad essa allegata (prodotti dal Comune) al fine di dimostrare la correttezza del proprio assunto, nessun valore assumendo, invece, come parimenti evidenziato dalla Commissione Tributaria Regionale, il <<riferimento agli importi calcolati per gli anni precedenti>>;
5. ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso;
6. le spese di lite della fase di merito vanno integralmente compensate in ragione del succedersi nel tempo delle citate interpretazioni giurisprudenziali, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di lite della fase di merito; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura pari ad Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
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