Corte di Cassazione ordinanza n. 29468 depositata il 10 ottobre 2022

ricorso in cassazione inammissibile se non vengono impugnati tutti i capi della sentenza

Rilevato che:

1. la C.T.P. di Bari, con sentenza n. 277/04/2012, accolse il ricorso di Francesco Venunzio avverso la cartella di pagamento, per Irpef 1991, che gli era stata notificata il 16/12/2009;

2. la C.T.R. della Puglia, con la sentenza qui impugnata, ha respinto l’appello dell’ufficio in ragione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente. Infatti, per la Commissione regionale, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella, avvenuta l’08/07/1996, erano trascorsi 13 anni prima che l’Amministrazione finanziaria (in data 22/04/2009) iscrivesse a ruolo il credito tributario. Del resto, era privo di efficacia sospensiva della prescrizione il ricorso contro l’atto impositivo proposto dal contribuente, ed era irrilevante anche il decreto presidenziale della C.T.P. che aveva dichiarato l’inammissibilità di quel ricorso. Sotto altro profilo, per la C.T.R., anche la notifica della cartella era tardiva perché effettuata in data 16/12/2009, oltre il termine decadenziale di cui alla c), del primo comma dell’art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, che era scaduto in data 31/12/2008;

3. l’Agenzia ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione della sentenza di appello; il contribuente ha resistito con controricorso, illustrato con due memorie;

4. con ordinanza emessa nella camera di consiglio del 29/04/2021, altro Collegio di questa sezione tributaria ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), quale litisconsorte processuale, ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo. La ricorrente ha provveduto a tale incombente, in data 21/01/2022; ADER non si è costituita;

Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso [«1. Articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2953 c.c.»], l’Agenzia delle entrate —, sulla premessa (riportata nella narrativa del ricorso) che la cartella impugnata scaturiva da un avviso di accertamento divenuto definitivo per effetto del passaggio in giudicato (in data 11/02/2006) del decreto presidenziale n. 1/23/06, del 02/01/2006, con il quale la Commissione tributaria provinciale di Bari aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avverso il medesimo atto impositivo — si duole che la C.T.R. abbia trascurato che, ai fini dell’iscrizione a ruolo della pretesa fiscale, trovava applicazione il principio generale dell’actio iudicati di cui all’art. 2953, cod. civ., che prevede un termine di prescrizione decennale, (nel caso in esame) avente scadenza in data 11/02/2016, donde la tempestività della notifica della cartella avvenuta in data 13/12/2009;

2. preliminarmente ed in maniera preclusiva rispetto all’esame dell’unico motivo di ricorso — in sé sufficientemente chiaro (il che vale a superare l’eccezione del contribuente di inammissibilità del ricorso per insufficiente esposizione dei fatti di causa) —, la Corte rileva che opera il giudicato interno, come del resto eccepito dal contribuente in controricorso e dal medesimo puntualizzato nelle memorie;

2.1 infatti, la sentenza della C.T.R. poggia su due distinte rationes decidendi: primo, l’intervenuta prescrizione del credito erariale; secondo, la notifica della cartella oltre il termine decadenziale di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973. L’ufficio ha censurato soltanto la prima ragione del decidere, ma ha trascurato di impugnare la seconda, sulla quale si è quindi formato il giudicato. È il caso di ricordare che, per la Corte (Cass. 06/07/2020, n. 13880), «è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602, e, conformemente, Cass., 27/12/2016, n. 27015, n. 24076). Non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/10/2017, n. 24076; Cass., 27/12/2016, n. 27015; Cass., 22/9/2011, n. 19254, Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 13/7/2005, n. 14740)»;

3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

4. rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778);

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.