Corte di Cassazione ordinanza n. 30005 depositata il 13 ottobre 2022
contenuto della sentenza
Rilevato che
Alla associazione ricorrente, società sportiva dilettantistica dedita alla promozione e diffusione dello sport automobilistico mediante organizzazione di eventi sportivi, fu notificato l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2005, con cui fu richiesto il pagamento dell’importo di€ 28.662,00 a titolo di Ires, Iva e Irap, oltre interessi e sanzioni.
L’atto impositivo era occasionato dalla verifica eseguita presso la C. s.p.a., durante la quale era stata rinvenuta una fattura emessa dall’odierna ricorrente, dell’importo di € 50.000,00, con dicitura “quota pubblicitaria per la stagione agonistica 2005”. L’Ufficio applicò a quel reddito le imposte dovute secondo il regime ordinario, anziché procedere alla tassazione in regine agevolato, ai sensi della I. 16 dicembre 1991, n. 398.
L’Ente propose ricorso avverso l’avviso d’accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siena, che con sentenza n. 46/05/2012 ne respinse le ragioni. L’appello proposto dalla soccombente dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana fu rigettato con la sentenza n. 188/01/2013, ora oggetto di impugnazione. Il giudice regionale ha confermato la decisione di primo grado, affermando che la contribuente si era limitata a ribadire la suai natura di ente sportivo.
La ricorrente ha censurato la decisione con due motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Nell’adunanza camerale del 10 giugno 2022 la causa è stata discussa e decisa.
Considerato che
Con il primo motivo l’associazione denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, C:ost., dell’art. 36, comma 2, nn. 2) e 4) del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., dell’art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla mancanza dei requisiti di forma e contenuto della pronuncia, che peraltro rende incomprensibile anche il procedimento logico, sotto i profili fattuali e giuridici, a sostegno della decisione.
Il motivo è fondato.
La sentenza, oltre alla intestazione, si compone di 21lcuni righi ed in particolare, nella parte dedicata allo “svolgimento del processo”, riporta che «La Sport Drive Team propone appello avverso la sentenza 46-05-12 del 19 aprile 2012 con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Siena rigettava il ricorso della contribuente aversa l’avviso di accertamento IVA IRPEF IVA per l’anno 2005. L’agenzia si è costituita ìn giudizio». Quindi, nella parte dedicata ai “motivi della decisione”, afferma che «L’appello deve essere rigettato. Invero la contribuente non ha dedotto alcun elemento in contrario rispetto a quanto accertato dalla Amministrazione attraverso l’acquisizione di una fattura per attività pubblicitaria emessa dalla contribuente, società sportiva dilettantistica; limitandosi a ribadire la sua natura di ente sportivo». Segue poi la statuizione sulla compensazione delle spese ed il dispositivo.
In tema di contenuto della sentenza questa Corte ha affermato che la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza è motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua intelligibilità e alla comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, nonché alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (cfr. Cass., 20 gennaio 2015, n. 920; 15 novembre 2019, n. 29729). Tale principio vale anche in riferimento alla nuova formulazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., introdotta con l’art. 45, comma 17, della I. 18 giugno 2009, n. 69.
E quanto ai principi applicabili in materia tributaria ed ai requisiti minimi richiesti in tema di motivazione va rammentato che in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di procedura civile compatibili, previsto dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è applicabile al rito tributario il principio desumibile dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., novellati dalla l. n. 69 del 2009, secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., 18 aprile 2017, n. 9745).
Nel caso di specie nella parte in fatto, oltre che la notizia della proposizione dell’appello e del rigetto del ricorso della contribuente, null’altro è dato evincere dalla decisione. Ma soprattutto, con riguardo alla concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto a supporto della statuizione di rigetto della commissione regionale, non è dato evincere il filo argomentativo seguito dal giudice d’appello, per la completa genericità dei riferimenti riportati nei tre righi di motivazione, che lasciano del tutto indecifrabile la questione controversa, la normativa applicabile, il ruolo della fattura e dell’operazione da essa rappresentata, il senso della qualificazione della contribuente come ente sportivo dilettantistico. Né può essere di conforto alla intelligibilità della pronuncia la circostanza che con il secondo motivo sia stato sviscerato l’oggetto della controversia, poiché ciò è stato reso possibile dalla descrizione dei fatti di causa e della vicenda giuridica, così come riportata nel ricorso, nel controricorso e nei precedenti atti difensivi allegati nei gradi di merito.
Il motivo va dunque accolto e va per l’effetto dichiarata la nullità della sentenza per difetto dei requisiti minimi richiesti per la sua redazione.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, con il quale la contribuente si è doluta della violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della l. 398 del 1991, nonché dell’art. 25 della l. n. 13 maggio 1999, n. 133, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto al rigetto
del ricorso ed alla applicazione della tassazione secondo il regime ordinario. Tali questioni saranno infatti esaminate dal giudice del rinvio.
La senteza va dunque cassata e il processo va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese del giudizio di legittimità, dovrà riesaminare la controversia.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, cui in diversa composizione demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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