CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 37435 depositata il 21 dicembre 2022
Tributi – Giovane imprenditoria – Accertamento di maggior reddito – Contributo in conto gestione – Definizione agevolata – Cessata materia del contendere – Estinzione del giudizio
Fatti di causa
1. L’Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito in capo all’accomandita C. a seguito di omessa dichiarazione. In particolare, veniva recuperato a tassazione di contributi per la giovane imprenditoria.
2. Sia la società che i soci proponevano ricorso, eccependo che il contributo in conto gestione per € 10 mila, era da rilevarsi non nell’anno di concessione (2008), ma in quello in cui era stato corrisposto (2009 e 2010), mentre con riguardo all’altro contributo (di € 59.552,50), lo stesso poteva essere imputato in quote costanti nell’esercizio in cui venne incassato e nei quattro successivi. La CTP accoglieva il ricorso, e l’Agenzia proponeva gravame, che veniva accolto dalla CTR, rilevando questa l’intervenuta decadenza del contribuente dall’opzione di cui all’art. 88, TUIR, che appunto prevede la facoltà di suddivisione del contributo in vari esercizi.
3. I contribuenti propongono così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa.
4. Con ordinanza interlocutoria 13 giugno 2017, la controversia veniva rimessa da questa Corte alla pubblica udienza.
5. Con memoria 26/10/2022, depositata in data 4 novembre 2022, i soli ricorrenti R. e I. (non quindi la società) hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, facendo presente che era stata frattanto depositata istanza di definizione agevolata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo i contribuenti denunciano omesso esame di un punto decisivo ed errata e falsa applicazione dell’art. 88, comma 3, TUIR.
Osservano gli stessi come, sebbene la CTR abbia ritenuto che dagli atti non era dato desumere l’importo della quota di contributo da imputare a ciascun periodo, in realtà dai quadri RG3 prodotti dalla stessa Agenzia si sarebbe evinto che la ricorrente aveva “spalmato” in cinque anni il contributo.
I contribuenti poi osservano come l’art. 88, TUIR, non prevede alcuna decadenza dall’agevolazione della tassazione in più esercizi, come invece dispone l’art. 86, TUIR, con riguardo alle plusvalenze.
Il fatto dell’omissione della dichiarazione 2008 non avrebbe dunque impedito l’opzione nell’esercizio successivo. Cosa peraltro avvenuta, come si ricaverebbe tra l’altro dagli importi imputati per ciascuno dei successivi esercizi.
2. Va preliminarmente esaminata la domanda di definizione agevolata proposta dai due soci, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.
In proposito va osservato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato.
Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
Venendo all’applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che la parte ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato le rate fin qui scadute, e ciò ha fatto allegando la relativa documentazione alla memoria depositata.
L’Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ.). Ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l’Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge. La domanda comunque risulta accolta come da prodotte comunicazioni delle somme dovute dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6, d.l. n.119/2018, il processo, sempre limitatamente alla posizione dei soci, si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate trattandosi di ipotesi di estinzione.
3. Con riguardo invece alla società, pur non risultando la prova della relativa domanda e dei relativi versamenti, deve osservarsi come anch’essa abbia rinunciato agli atti unitamente ai soci, con atto non notificato alla controparte, ma che comunque manifesta inequivocabilmente il venir meno dell’interesse a ricorrere, dal che discende l’inammissibilità del ricorso per quanto riguarda la stessa.
4. Per quanto riguarda i soci le spese restano a carico di chi le abbia anticipate trattandosi di fattispecie estintiva. Circa la controversia inerente la società, nulla va disposto con riferimento alle spese poiché l’inammissibilità deve ricollegarsi ad una causa sopravvenuta.
5. Non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dal momento che per i soci risulta intervenuta la definizione agevolata e che l’inammissibilità dipende da sopravvenuta rinunzia.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio con riferimento ad A. R. ed A. I..
Dichiara l’inammissibilità del ricorso con riguardo alla società C. in a. s.
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