AGENZIA delle ENTRATE – Principio di diritto n. 4 del 23 dicembre 2022
Trattamento fiscale applicabile ai premi erogati per particolari meriti a cittadini italiani da Stati esteri o enti internazionali
Ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, tra gli altri, i premi «attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali».
Il successivo articolo 69, comma 1, del TUIR nel determinare la base imponibile dei redditi in esame prevede che «I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione».
In deroga alla rilevanza reddituale dei predetti premi, l’articolo 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 stabilisce che i «premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche».
In altri termini, in deroga alla generale tassazione dei premi, il legislatore ha previsto un regime di esenzione nel caso in cui i premi siano erogati a cittadini italiani da ”Stati Esteri” o ”enti internazionali”.
Le somme erogate, quali premi per il riconoscimento in ambito internazionale di particolari meriti artistici, scientifici o sociali, da Stati esteri o enti internazionali a favore di cittadini italiani sono, pertanto, esenti da imposizione ai sensi del citato art. 34-bis del D.P.R. n. 601 del 1973.