MINISTERO delle IMPRESE E MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 30 dicembre 2022

Fondo di garanzia per le vittime della caccia 

Art. 1

1. Il contributo che le imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività venatoria, dall’uso delle armi e degli arnesi utili all’attività stessa, sono tenute a versare, per l’anno 2023, alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con provvedimento IVASS.

Art. 2

1. Ai sensi dell’art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all’art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2023, a versare il contributo provvisorio relativo all’anno 2023 determinato applicando l’aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall’ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione, e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2023, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell’art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.