Corte di Cassazione ordinanza n. 30908 depositata il 19 ottobre 2022
motivi di impugnazione della cartella di pagamento
Rilevato che:
1. F.M., quale socia (recte: erede di S.T., già socia al 50 per cento insieme con F.A., anch’egli socio per la stessa quota) della Società P.E. S.r.l., impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini I.r.p.e.f., per il 2005, il reddito di partecipazione alla società, anch’essa destinataria di accertamento (fondata su metodo induttivo), del pari opposto, conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione per la medesima annualità;
2. la Commissione tributaria provinciale di Napoli, riuniti i ricorsi della società e dei soci, li rigettò con sentenza (n. 540/46/12) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania che, per quanto qui interessa, come risulta dall’epigrafe della sentenza nella quale la cartella è riportata, si è pronunciata anche sull’impugnazione della cartella di pagamento n. 07120100013922015003, ed ha accolto l’appello della contribuente e, testualmente (cfr. il dispositivo della decisione), ha annullato «l’opposto avviso di accertamento», sulla considerazione che, nella specie, non ricorressero i presupposti per la ricostruzione del reddito della società e di conseguenza dei soci con metodo induttivo, poiché all’assenza della dichiarazione fiscale sopperivano, per così dire, le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2004 e 2006, le relative scritture contabili (depositate presso il R.I.), e la comunicazione annuale I.v.a. per il 2005, quali atti che, se esaminati dagli accertatori, avrebbero consentito di riscontrare la veridicità della perdita esposta in bilancio (nel 2005), che notoriamente è il punto di partenza per determinare l’imponibile;
3. l’Ufficio ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente non si è costituita;
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione dell’art. 112 p.c. e 19 d.lvo 546/92, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza che ha accolto l’appello avverso la cartella in presenza di motivi di appello che riguardavano non vizi propri di quest’ultima, ma vizi dell’avviso da cui la cartella era scaturita;
2. con il secondo motivo [«2. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha accolto l’appello sulla base di un motivo, quale l’erroneo utilizzo degli studi di settore, proposto per la prima volta nel giudizio di gravame, in quanto, in primo grado, la contribuente aveva fatto valere, da un lato, l’errata indicazione, nell’avviso di accertamento, del codice di attività, dall’altro, che, in assenza della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria aveva omesso di evincere il reddito presunto dai dati di bilancio;
3. con il terzo motivo [«3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1 lett. a) nonché 39, 2° comma lett. d) e 41, 1° e 2° comma, del dpr 600/73 nonché dell’art. 55, 1° comma, del dpr 633/72, e 2697 e 2727 c.c. in relazione agli artt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha annullato l’accertamento senza considerare che, in assenza della dichiarazione, è consentito ricostruire il reddito, con metodo induttivo, sulla base di presunzioni “supersemplici”, dovendosi anche considerare altri indici valorizzati dall’ufficio, a cominciare dall’antieconomicità della gestione attestata dall’incidenza del costo del personale, senza trascurare che la percentuale di ricarico del 50 per cento era stata desunta dalle dichiarazioni di società operanti nel medesimo settore e nella stessa regione;
4. con il quarto motivo [«4. Violazione dell’art. 2 lvo 546/92, 277 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha annullato l’accertamento, senza rideterminare l’imposta dovuta, come sarebbe stato necessario per la natura del processo tributario, riconducibile a un giudizio di “impugnazione-merito” e non di “impugnazione- annullamento”;
5. con il quinto motivo [«5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 e succ. modificazioni ed integrazioni (art. 1 l. n. 296/2006), nonché dell’articolo 2697 c.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha trascutato che, trattandosi di accertamento relativo a società di capitali a ristretta base, è giustificata la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale, per giurisprudenza costante, non vìola il divieto delle presunzioni di secondo grado;
6. il primo motivo è fondato, e gli altri motivi restano assorbiti;
6.1 la C.T.R. ha implicitamente annullato la cartella originata dall’iscrizione provvisoria a ruolo, conseguente alla sentenza di primo grado (C.T.P. di Napoli, sent. n. 540/46/12) di rigetto dell’impugnazione degli avvisi di accertamento, senza che la parte privata avesse fatto valere vizi propri della cartella medesima. Tale statuizione infrange il consueto orientamento di legittimità (ex multis 11/03/2015, n. 4818) secondo cui «Nel processo tributario, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi suoi propri e non quelli che attengono l’accertamento fiscale, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta»;
7. ne consegue che, accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, la sentenza è cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, con la precisazione che questa decisione non esime l’Amministrazione finanziaria dall’onere di dimostrare, dinanzi al giudice di merito, la fondatezza della pretesa impositiva recata dall’avviso di accertamento prodromico alla cartella in questione;
8. le spese dei gradi di merito debbono essere compensate, tra le parti, mentre quelle del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo; compensa, tra le parti, le spese dei gradi di merito e condanna la parte privata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.